TOUR CORNOVAGLIA & COSTA GIURASSICA 2025
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Tour 7 Notti/ 8 Giorni
Londra/Londra
SCONTO 100 p.p.
per prenotazioni effettuate entro il 28.08.2025
PARTENZE GARANTITE 2025
03 LUGLIO 2025
10 LUGLIO 2025
24 LUGLIO 2025
31 LUGLIO 2025
07 AGOSTO 2025
14 AGOSTO 2025
ITINERARIO: Londra, Bournemouth, Costa Giurassica,
Exeter, St. Ives, St Michael's Mount, Tintagel, Bristol, Bath, Londra

TARIFFE IN ESTATE 2025
Prezzi a Persona In Camera Doppia /
Matrimoniale
2025
|
LUGLIO &
AGOSTO
|
ADULTO
|
1592
|
SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA*
|
580
|
* Supplemento singola: si
applica alle prime 5 camere singole prenotate.
• Supplemento aggiuntivo (DUS) per camera singola: Una volta esaurite le prime 5
singole, per ogni camera prenotata successivamente sarà previsto un supplemento
extra di 353 per persona, che si somma al "supplemento camera singola"
standard.
• Camere triple non disponibili.
SCONTO DEL 3% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO
>...prenota
on Line!
PROGRAMMA
GIORNO 1: ARRIVO A LONDRA
Trasferimento dall'aeroporto di Londra all'hotel (non incluso nella tariffa).
Cena libera e pernottamento in hotel a Londra
GIORNO 2: - LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY - BOURNEMOUTH
Incontro con la guida e il pullman e partenza verso il sito di Stonehenge,
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, dove visiteremo uno dei
complessi megalitici preistorici più conosciuti d'Europa, che risale all'inizio
dell'Età del Ferro ed è dedicato al culto solare. Seguiremo verso Salisbury,
dove visiteremo la Cattedrale di St Mary, una delle più alte espressioni del
primo gotico inglese.
Cena e pernottamento a Bournemouth
GIORNO 3: COSTA GIURASSICA DA POOLE
Incontro con la guida e il pullman e partenza per una suggestiva crociera
circolare di 2h30 alla scoperta della Costa Giurassica e delle sue splendide
scogliere bianche.
Ci imbarcheremo in un viaggio attraverso 185 milioni di anni
di storia, lungo la punta orientale della Costa Giurassica fino a Swanage e
ritorno. Ammireremo panorami mozzafiato di cielo, mare, sabbia e formazioni di
gesso, inclusa Old Harry Rock, che secondo la leggenda prende il nome dal
famigerato pirata Harry Paye.
Visita di Corfe Castle, una storica fortezza noto per le sue suggestive rovine
medievali. Parzialmente demolito nel 1646 durante la Guerra Civile Inglese,
offre viste mozzafiato su Purbeck e un affascinante viaggio attraverso mille
anni di storia.
Cena e pernottamento a Bournemouth
GIORNO 4: BOURNEMOUTH - LYME REGIS - EXETER - AREA DELLA CORNOVAGLIA /
SUD DEL DEVON
Partiremo verso il Devon e faremo una breve sosta per esplorare, famosa per le
scogliere fossilifere della Costa Giurassica e per il caratteristico porto
"Cobb" risalente al XIV secolo. Questa struttura semicircolare in pietra
protegge il porto dai venti e dal mare, creando un rifugio sicuro per le
imbarcazioni; il Cobb è anche celebre per essere apparso nel romanzo Persuasione
di Jane Austen.
Proseguiremo verso Exeter famosa per la sua maestosa cattedrale gotica e le
antiche mura romane (ingresso alla cattedrale non inclusa). Offre un mix di
architettura storica, suggestivi percorsi lungo il fiume Exe, e un vivace centro
città.
Arrivo a Plymouth nel primo pomeriggio e visita della Plymouth Gin Distillery;
fondata nel 1793, è una delle distillerie di gin più antiche d'Inghilterra e si
trova nel cuore di Plymouth.
Famosa per il suo gin distintivo e l'acqua pura di
Dartmoor utilizzata nella produzione, offre tour storici e degustazioni in
un'affascinante ambientazione georgiana.
Cena in pub/ristorante e pernottamento nell'area della Cornovaglia / sud del
Devon
GIORNO 5: CORNOVAGLIA / SUD DEL DEVON - ST. IVES - LAND'S END - ST
MICHAEL'S MOUNT - AREA DELLA CORNOVAGLIA / SUD DEL DEVON
Questo giorno sarà dedicato alla visita di alcuni dei più famosi villaggi di
pescatori della Cornovaglia e fino a raggiungere la costa più occidentale
dell'Inghilterra.
Al mattino ci sposteremo verso la città di St. Ives, che domina la costa
occidentale della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni
legate al mare.
Proseguimento verso Land's End, una spettacolare scogliera, dove imponenti
formazioni rocciose si incontrano con l'Oceano Atlantico, offrendo viste
panoramiche mozzafiato e un'atmosfera selvaggia e suggestiva.
Nel pomeriggio, arriveremo all'isolotto di St Michael's Mount, dove ci attenderà
una fermata fotografica. Collegata alla terraferma da una passerella che emerge
durante la bassa marea, è un luogo incantevole che offre splendide viste
panoramiche e giardini rigogliosi.
Rientro, cena libera a disposizione dei clienti e pernottamento in hotel
nell'area della Cornovaglia / sud del Devon.
GIORNO 6: CORNOVAGLIA / SUD DEL DEVON - TINTAGEL - GLASTONBURY - BRISTOL
Oggi visiteremo Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario re
Artù.
Qui potremo visitare le rovine del castello sul suggestivo promontorio. Il
castello fu costruito solo dopo il XII secolo, ma alcuni reperti mostrano che il
sito fu precedentemente occupato da un potente leader dell'epoca di re Artù.
Proseguiremo verso Glastonbury con visita all'Abbazia di Glastonbury, per fare
un tour di questo antico luogo ricco di storia, perdendoci tra i suoi meli e i
suoi muri di pietra con la vita stessa di ciò che fu, incastonata nella sua
essenza.
Cena e pernottamento a Bristol
GIORNO 7: BRISTOL - BATH - LONDRA
Colazione e incontro con guida e pullman per la visita di Bristol prima della
partenza verso Bath, dove visiteremo le terme romane; sito UNESCO, fondato dai
romani nel 60 d.C. con il nome di Aquae Sulis, che deve il suo nome alle
sorgenti termali. Il tempio fu costruito in oltre 300 anni. Erano conosciuti in
tutto l'Impero Romano e frequentati da persone di tutte le classi sociali. Il
complesso include anche un tempio dedicato all'antica dea celtica dell'acqua e
alla dea romana Minerva.
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento in hotel a Londra.
GIORNO 8: LONDRA
Trasferimento all'aeroporto e ritorno in Italia (non incluso nella tariffa)
L'ORDINE DELL'ITINERARIO POTREBBE ESSERE
INVERTITO PUR MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI
Nota bene: l'itinerario è puramente indicativo e può subire variazioni in base
alla disponibilità dei servizi menzionati.
LA TARIFFA COMPRENDE
• 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con
servizi privati
• Prima colazione inglese in hotel dal giorno 2 al giorno 8
• 4 cene di 3 portate in hotel: cena giorni 2, 3, 4 e 6 (le cene del giorno 1, 5
e 7 sono libere)
• Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il
programma
• Guida parlante italiano per dal giorno 2 al giorno 7 secondo il programma
• Ingressi: Stonehenge, Cattedrale St Mary Salisbury, Crociera Costa Giurassica,
Corfe Castle, Plymouth Gin Distillery, St. Michael's Mount (photo stop),
Castello di Tintagel, Abbazia di Glastonbury, Roman Baths.
• Set di auricolari per tutta la durata del viaggio
• Servizi e tasse ai prezzi correnti.
HOTEL SUGGERITI O SIMILARI
Le descrizioni possono essere fornite su richiesta.
Località
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Hotel (o
similari)
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Notti
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Londra
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Ibis London
City Shoreditch
hotel
|
1
notte
|
Bournemouth
|
Ibis Styles
Bournemouth
|
2
notti
|
Plymouth
|
Moxy
Plymouth
|
1
notte
|
Bristol
|
Mercure Bristol
Grand Hotel
/ Moxy
Bristol
|
2
notti
|
Londra
|
Holiday Inn
London Kensington
High Street
/ Copthorne
Tara
Hotel
|
1
notte
|
NOTTI EXTRA PRE/ POST TOUR (SU RICHIESTA)
È possibile prenotare su richiesta delle notti extra all'inizio o alla fine del
tour.
I costi e la disponibilità sono soggetti a riconferma al momento della
prenotazione. Non è garantito che vengano prenotate nello stesso hotel di
inizio/fine tour.
SUPPLEMENTI PER TRANSFERS AEROPORTUALI PER IL PRIMO E ULTIMO GIORNO
I trasferimenti aeroportuali da/per gli aeroporti di Londra non sono inclusi nel
pacchetto. Tutti i transfer si intendono con auto con autista che si farà
trovare presso la reception dell'hotel nel giorno e orario indicati della
conferma della prenotazione.
Le prenotazioni dei trasferimenti devono essere effettuate almeno con 4
settimane di anticipo rispetto alla data di viaggio dei clienti, per evitare
costi maggiorati.
Nota: gli autisti non parlano la lingua italiana.
Non è prevista assistenza in lingua italiana all'arrivo o partenza
Prezzo per
autovettura
per
tratta
Prezzi per transfer
e per
tratta o
viceversa
|
Auto
max 3
pax
|
Auto
max 8 pax
|
|
|
|
London Heathrow
- London Zone 1
(or vv)
|
289
|
336
|
London City
Airport -
London Zone
1 (or
vv)
|
303
|
351
|
London Gatwick
- London
Zone 1
(or vv)
|
353
|
435
|
London Luton
/ Stansted - London Zone
1 (or
vv)
|
369
|
455
|
Per i transfer richiesti tra le 22:00 e le 05:59 si
applicherà un supplemento di 95.00 per tratta
POLITICA DI CANCELLAZIONE
• Fino a 28 giorni prima della partenza non ci sono costi
• Da 27 a 14 giorni prima della partenza - 50% di penale per cancellazione
• Da 13 a 0 giorni prima della partenza - 100% di penale per cancellazione
• No Show - 100% di penale per cancellazione
MANCE
Le mance non sono incluse nelle nostre quotazioni. Si desidera tuttavia far
notare che nel Regno Unito è ormai prassi consolidata lasciare le mance e
consigliamo perciò di dare £2.00 per persona al giorno per l'autista e £2.00 per
persona al giorno per la guida per un tour di 8 giorni.
IMPORTANTE!
REQUISITI
DI INGRESSO PER I VIAGGIATORI
Requisiti di ingresso per i
viaggiatori nel Regno Unito
L'ETA (Autorizzazione Elettronica di Viaggio) viene
implementata in due fasi:
I cittadini non europei idonei potranno richiederla in anticipo a partire dal 27
novembre 2024 e avranno bisogno di un'ETA per viaggiare nel Regno Unito a
partire dall'8 gennaio 2025.
I cittadini europei idonei potranno richiederla a partire dal 5 marzo 2025 e
avranno bisogno di un'ETA per viaggiare nel Regno Unito a partire dal 2 aprile
2025.
Requisiti di ingresso per i viaggiatori nel Regno Unito:
Dopo la Brexit, i requisiti di ingresso per i cittadini dell'UE (Unione
Europea), dello SEE (Spazio Economico Europeo) e della Svizzera sono cambiati.
Dal 2 aprile 2025, i viaggiatori provenienti da questi paesi avranno bisogno di
un'Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA) per entrare nel Regno Unito.
Questa potrà essere richiesta solo online dal viaggiatore, al costo di 10,00
GBP, a partire dal 5 marzo 2025. Per la richiesta è necessario un
passaporto valido.
L'ETA sarà valida per 2 anni e sarà collegata al passaporto utilizzato durante
la richiesta. Se il viaggiatore ottiene un nuovo passaporto, dovrà richiedere
una nuova ETA. È responsabilità del viaggiatore assicurarsi di avere tutti i
documenti richiesti per l'ingresso.
Per ulteriori informazioni, visitare: Richiedere un'autorizzazione elettronica
di viaggio (ETA) - GOV.UK (
https://www.gov.uk/ ).
|
Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
|
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
|
|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
|
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
|
Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
|
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
|
Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
|
Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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