TOUR DELLA CINA
Da Roma/Milano
TOUR DELLA CINA
Partenza di gruppo da Roma o Milano*
* Possibilità di connessioni da altri aeroporti (con
supplemento)
Hotels di Quattro stelle sup (class. locale) PENSIONE
COMPLETA
Strutture suggerite (o similari): Suzhou: Castle; Shanghai: Lee Gardens;
Xian: Titan Times; Pechino: Xinqiao Hotel
Quote viaggio per persona in doppia:
Supplemento singola euro
- Tasse aeroportuali (sogg. a modifica) euro
- Spese di servizio da pagare in loco
I MUST
DI QUESTO TOUR:

Esercito di Terracotta - Muraglia Cinese - Anatra
Laccata (al miele)
N.B.: Richiesto passaporto
con validità di 6 mesi oltre il rientro dal viaggio
- Per il visto, ad oggi vige una sospensione, ma è argomento soggetto a
disposizioni governative.
>....
scarica e
stampa la LOCANDINA!
INCLUSO: trasporto aereo in classe turistica
oppure in treno secondo l'itinerario - trasferimenti in pullman per/da gli
hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti in arrivo e partenza - sistemazione in
camere doppie con servizi di categoria indicata nel programma (class. locale) -
Pensione completa (come da itinerario)- visite ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) - assistenza di tour escort
(guida nazionale dall'arrivo alla ripartenza) - borsa da viaggio in omaggio
NON INCLUSO: tasse aeroportuali - visto di ingresso - eventuali
tasse richieste in frontiera - facchinaggio - spese di servizio da pagare in
loco (Euro 50) - pasti non menzionati e bevande - extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi - Assicurazione Medico,
Bagaglio, Annullamento obbligatoria 105,00
ITINRARIO SUGGERITO: SHANGHAI - ZHUJIAJIAO - SUZHOU - XIAN - PECHINO


Il
nostro programma di viaggio* * su richiesta
è possibile apportare modifiche
1° Giorno ITALIA - SHANGHAI
Partenza per Shanghai con volo di linea diretto per Shanghai.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno SHANGHAI
Arrivo a Shanghai e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida
locale parlante italiano e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena in ristorante locale. Sosta sulla strada lungofiume su
cui si affaccia il grandioso porto fluviale sul Huangpo, e
passeggiata sulla Nanking road, la principale arteria
commerciale cittadina. Pernottamento in hotel.
3° Giorno SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Yu e
passeggiata nell'adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la
“città vecchia“. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazaar
popolare. Visita al museo della produzione di seta. Pranzo in un ristorante
della città. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Buddha di Giada
un complesso architettonico di stile Sung dove è ubicata una preziosa
statua in giada del Buddha a grandezza naturale, adorna di gemme donata dai
monaci birmani al tempio. Passeggiata nel quartiere francese. Cena in ristorante
locale e pernottamento in hotel.
4° Giorno SHANGHAI - ZHUJIAJIAO (60 Km) - SUZHOU (77 Km)
Prima colazione. Durante la mattinata trasferimento in pullman a
Zhujiajiao. Si tratta di un piccolo villaggio come quelli di
Tongli o Zhuzhuang con i caratteristici ponticelli
antichi di epoca Ming dato che sono intersecati da numerosissimi canali. Ma tra
questi, Zhujiajiao ha una peculiarità: si tratta non solo di un villaggio
cattolico ma di un villaggio che difese strenuamente la propria chiesa durante
il periodo della rivoluzione culturale. Pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio, proseguimento per Suzhou. Suzhou è definita la
"città della seta" ed anche la "Venezia della Cina".
Verranno visitati il Giardino del Maestro delle Reti e la
Collina della Tigre, risalente al XIV secolo. Trasferimento in
albergo. Cena in albergo. Pernottamento.
5° Giorno SUZHOU - XIAN
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Shanghai e partenza per
Xian. Arrivo a Xian, trasferimento in albergo. In serata,
banchetto della cucina tipica della città di Xian. Pernottamento.
6° Giorno XIAN
Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a
50 Km a nord dal centro della città, dove sono state portate alla luce, dal
1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute famose con il nome di
“Esercito di Terracotta“ (ingresso incluso). In una serie di gallerie
sotterranee sono state portate alla luce, circa 10.000 statue, a grandezza
naturale, di guerrieri e di cavalli; un intero esercito schierato in battaglia,
con carri ed ogni equipaggiamento guerresco secondo la strategia dell'epoca.
Queste mirabili statue di terracotta, originariamente invetriate e dipinte,
misurano 1,75 e 1,85 mt. di altezza. Mostrano ufficiali, soldati di fanteria,
arcieri, conducenti di carri etc. Ciascuno con espressioni diverse e diversi
tratti somatici, per cui è possibile dedurre che l'esercito imperiale era
costituito da appartenenti a diverse etnie. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, sosta sulla piazza della Pagoda della Grande Oca
e successivamente visita alla Pagoda della Piccola Oca Selvatica.
Passeggiata nel quartiere musulmano della città. Rientro in albergo per la cena
ed il pernottamento.
7° Giorno XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per
Pechino. Snack con cestino a bordo. Capitale della Cina è uno
dei suoi maggiori centri culturali. Città più volte millenaria e benché
distrutta nel 1215, Pechino è rimasta la capitale della Cina per quasi l'intero
periodo dal 1265 al giorno d'oggi. Ospita monumenti celebri come la
Città Proibita e la Grande Muraglia, i quali sono
iscritti al patrimonio dell'umanità. Giro orientativo dalla città, con sosta
nell'animatissimo quartiere di Dazhalan. Visita al
Tempio dei Lama. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
8° Giorno PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Juyongguan per la
visita alla Grande Muraglia, dichiarata dall'UNESCO
patrimonio dell'umanità nel 1987 e
inserita nel 2007 fra le
sette meraviglie del mondo moderno. Dopo il
pranzo in ristorante locale, nel pomeriggio, visita del quartiere tradizionale
degli houtong di Pechino. Cena in albergo. Pernottamento.
9° Giorno PECHINO
Prima colazione. Visita a Tien An Men ("Porta della Pace
Celeste"), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Visita alla Città
Proibita (Palazzi Imperiali), simbolo della Cina di ieri e di oggi.
Epicentro della vita politica e sociale, e vera e propria porta della Cina.
Delimitata a nord dalla Porta della Pace Celeste, ingresso imperiale alla Città
Proibita, e a sud dalla Porta Anteriore che si apre in uno dei quartieri più
animati della città, la grande piazza è abbracciata dagli austeri edifici del
Palazzo dell'Assemblea del Popolo e dal Museo della Storia della Rivoluzione,
mentre nel centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao e
dal Monumento agli Eroi del Popolo. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in ristorante
locale, visita al Palazzo d'Estate. In serata, banchetto dell'Anatra
Laccata. Pernottamento.
10° Giorno PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento all'aeroporto e partenza per l'Italia con voli di
linea (via shanghai) per Roma Fiumicino. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
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Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
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Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
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Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
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Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
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Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
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Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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