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MANTOVA
      Ore 18.30: Ritrovo dei 
      partecipanti presso il pontile 
      Navi Andes, Lago di Mezzo (di 
      fronte al Castello di San 
      Giorgio, a due passi dal Palazzo 
      Ducale e dal centro storico 
      della città) ed imbarco sulla 
      motonave. Navigazione sino a 
      raggiungere il Lago Inferiore, 
      ammirando lo spettacolo della 
      Reggia dei Gonzaga che sembra 
      galleggiare sull'acqua. Si entra 
      in “Vallazza“, zona umida di 
      sottile suggestione, con le 
      castagne d'acqua, le ninfee 
      dalle quali si leva l'airone o 
      fugge la nutria.  
      
      Questo è uno tra i più 
      interessanti ambienti umidi, ora 
      tutelato dal WWF per permettere 
      un'equilibrata convivenza tra 
      uomo e la natura. Nel risalire 
      verso la Riserva Naturale, si 
      incontrano sul percorso le 
      grandi distese di castagne 
      d'acqua sulle quali stazionano 
      decine di sgarze ciuffetto, le 
      garzette gli aironi rossi. Cigni 
      reali, falchi di palude in volo 
      sopra i canneti non mancheranno 
      di stupire l'occhio incantato 
      dei turisti. 
 Ore 20.00: Rientro a Mantova e 
      sbarco dei partecipanti.
 Ore 20. 30 c.a.: Cena in 
      un rinomato ristorante del 
      centro storico:
 
 Menù Completo: 
      Un antipasto, Bis di primi 
      piatti, Un secondo piatto, Un 
      contorno, Dolce della casa, ½ l 
      acqua e ¼ l vino ,Caffè
 
 Quota di 
      partecipazione:   
      €... soggetta a riconferma
 (con minimo 15 partecipanti)
 > 
      ...scarica e stampa la LOCANDINA 
      Elenco delle pietanze 
      disponibili per comporre i menù 
      sopraelencatiAntipasti: 
      Selezione di salumi del 
      territorio con gnocco fritto; 
      Assaggio di salame nostrano, 
      crostone con crema di zucca, 
      polenta fritta.
 Primi Piatti: 
      Riso alla Pilota alla mantovana 
      con tastasale; Tortelli di pasta 
      fresca ripieni di zucca e 
      amaretti al burro e salvia 
      croccante; Gnocchetti di patate 
      con stracotto; Lasagnette alla 
      mantovana con zucca e salsiccia; 
      Pennette al pomodoro e basilico.
 Secondi Piatti: 
      Stracotto di manzo al Lambrusco 
      e polentina morbida; Arrosto di 
      suino brasato alla Gonzaga e 
      patate al forno; Arista al forno 
      con funghi e contorno di 
      stagione.
 Dessert: 
      Tiramisù all'italiana con 
      amaretti; Crostata alla 
      marmellata; Macedonia di frutta 
      fresca; Sbrisolona
 mantovana con zabaione; Torta 
      cacao e pere.
 Termine dei servizi
 
 Quota 
      di partecipazione:  
      (gruppi min 15 pax)
 La 
      quota include:
 - Tariffa adulti Navigazione dei 
      laghi di Mantova e Parco 
      Naturale (durata 1h 30), con 
      commento a bordo
 - Riduzioni (9-14 anni)  -2,00 
      p.p. - Bambini (4 - 8 anni)  
      -6,00 p.p.
 - Menu completo Cena in 
      ristorante, per il quale si 
      vedano le tariffe sopraindicate.
 - Riduzioni senza antipasto  -4 
      / menu bimbi 4-14 anni  -15 
      (primo pasta al sugo - cotoletta 
      con patatine e bevanda non 
      alcolica)
 
 I prezzi non 
      comprendono: quanto non 
      espressamente menzionato in “Il 
      prezzo comprende“.
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  Legge 675/96 - DPR 318/99 |  
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| Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |  
| 
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personaliArt. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
 Art. 11 - Consenso
 Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
 Art. 13 - Diritti dell'interessato
 Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
 Art. 15 - Sicurezza dei dati
 Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
 Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
 Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati 
      personali
 Art. 19 - Incaricati del trattamento
 Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei 
      dati
 Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
 |  
| Sezione I - Raccolta e 
      requisiti dei dati |  
| 
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |  
| 1. I dati personali oggetto di 
      trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
 b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
      utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con 
      tali scopi;
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
      raccolti o successivamente trattati;
 e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per 
      un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
      essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
 |  
|   |  
| 
Art. 10 
            - Informazioni rese al momento della raccolta |  
| 1. L'interessato o la persona presso la 
      quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati 
      oralmente o per iscritto circa:  a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
 b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
      comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 e) i diritti di cui all'articolo 13;
 f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o 
      la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
 
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già 
      noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare 
      l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, 
      svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, 
      lettera e), 
e 
      14, comma 1, 
      lettera d).  
 3. Quando i dati personali non sono 
      raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al 
medesimo interessato all'atto della 
      registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre 
      la prima comunicazione.
 
 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa 
      all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari 
      manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a 
      giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati 
      in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
      comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati 
      sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 
      38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
      procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e 
      successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in 
      sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali 
      finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 |  
|   |  
| 
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |  
| Art. 11 - 
      Consenso |  
| 1. Il trattamento di dati personali da 
      parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 
      espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni 
      dello stesso.
 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma 
      specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le 
      informazioni di cui all'articolo 10.
 |  
| 
Art. 12 - Casi di 
      esclusione del consenso |  
| 1. Il consenso non è richiesto quando il 
      trattamento: 
      a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, 
      da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale 
      è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali 
      attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo 
      legale;
 c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
      conoscibili da chiunque;
 d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si 
      tratta di dati anonimi;
 e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per 
      l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il 
      codice di deontologia di cui all'articolo 25;
 f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche 
      ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della 
      vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
      dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare 
      il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
      incapacità di intendere o di volere;
 h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui 
      all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
      codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, 
      o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre 
      che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
      strettamente necessario al loro perseguimento.
 |  
|   |  
| 
Art. 13 - Diritti 
      dell'interessato |  
| 1. In relazione al trattamento di dati 
      personali l'interessato ha diritto:  a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui 
      all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che 
      possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
 c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione 
      in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della 
      logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere 
      rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore 
      di novanta giorni;2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
      trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
      conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
      successivamente trattati;
 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
      l'integrazione dei dati;
 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) 
e 3) 
      sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
      coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
      cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
      manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
      dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
      e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo 
      riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale 
      pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
      mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal 
      titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
      possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può 
      essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati 
      che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente 
      sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di 
      cui all'articolo 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone 
      decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per 
      iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la 
      professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
 |  
|   |  
| 
Art. 14 - Limiti 
      all'esercizio dei diritti |  
| 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 
      1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti 
      di dati personali raccolti:  
      a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive 
      modificazioni;  b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e 
      successive modificazioni;
 c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
 d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad 
      espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica 
      monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari 
      e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
 e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo 
      durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle 
      investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
 
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione 
      dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i 
      necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 
6 e 
      7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone 
      l'attuazione. |  
|   |  
| 
Sezione III  Sicurezza nel trattamento 
      dei dati, limiti alla  
utilizzabilità dei dati e
            
            risarcimento del danno
 |  
| 
Art. 15 - 
      Sicurezza dei dati |  
| 
1.I dati personali oggetto di trattamento 
      devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze 
      acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 
      caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di 
      idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o 
      perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme 
      alle finalità della raccolta.  2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate 
      con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi 
      dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 
      centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 
      proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per 
      l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
 3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla 
      data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza 
      almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al 
      medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e 
      all'esperienza maturata.
 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui 
      all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente 
      del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 |  
| Art. 16 - 
      Cessazione del trattamento dei dati |  
| 1. In caso di cessazione, per qualsiasi 
      causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al 
      Garante la loro destinazione.  2. I dati possono essere:
 a) distrutti;  
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità 
      analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una 
      comunicazione sistematica o alla diffusione.
 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera 
      b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei 
      dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, 
      comma 1. |  
|   |  
| Art. 17 - Limiti 
      all'utilizzabilità di dati personali |  
| 
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una 
      valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un 
      trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la 
      personalità dell'interessato.  2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base 
      del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 
      13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione 
      della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una 
      proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla 
      legge.
 |  
| 
Art. 18 - Danni 
      cagionati per effetto del trattamento di dati personali |  
| 1. Chiunque cagiona danno ad altri per 
      effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi 
      dell'articolo 2050 del codice civile. 
       |  
| 
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |  
| 
Art. 19 - 
      Incaricati del trattamento |  
| 1. Non si considera comunicazione la 
      conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di 
      compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che 
      operano sotto la loro diretta autorità. |  
|   |  
| 
Art. 20 - 
      Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |  
| 
1. La comunicazione e la diffusione dei 
      dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
               
      a) con il consenso espresso dell'interessato; 
 b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i 
      limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
 c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
      normativa comunitaria;
 d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo 
      perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di 
      cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità 
      dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il 
      codice di deontologia di cui all'articolo 25;
 e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto 
      della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità 
      fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può 
      prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o 
      per incapacità di intendere o di volere;
 g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello 
      svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di 
      attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, 
      approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive 
      modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede 
      giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente 
      comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per 
      il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui 
      all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
      approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società 
      controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i 
      cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi 
      dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le 
      quali i dati sono stati raccolti.
 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di 
      soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le 
      disposizioni dell'articolo 27. |  
|   |  
| 
Art. 21 - Divieto 
      di comunicazione e diffusione |  
| 1. Sono vietate la comunicazione e la 
      diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella 
      notificazione di cui all'articolo 7.  2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei 
      quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo 
      di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
 3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli 
      soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto 
      con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere 
      proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
 a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di 
      statistica e si tratti di dati anonimi;  b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere 
      b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di 
      prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme 
      che regolano la materia.
 |  |