CROCIERE
FLUVIALI il piacere di
navigare, ...i fiumi raccontano
IL MINCIO
(Sarca/Mincio )
Il fiume è
diviso in due tratti distinti
dal Lago di Garda che hanno
anche denominazioni diverse: Il
Sarca (78 km) immissario del
lago ed il Mincio (75 km)
emissario. La lunghezza
complessiva dell'asse fluviale
Sarca/Mincio, includendo anche
il tratto interno al Lago di
Garda lungo 41 km, è di 194 km
il che ne fa l'undicesimo fiume
italiano per lunghezza, dopo il
Reno.
Emissario del Lago di Garda che
da Peschiera inizia a scorrere
prima tra le colline moreniche
del Garda fino a
Valeggio sul Mincio poi
nella Pianura Padana con un
certo dislivello (da Peschiera a
Goito 34 m in 28 km), bagnando
lungo il suo corso inferiore la
città di Mantova, dove forma tre
piccoli laghi (Superiore, di
Mezzo e Inferiore). A sud della
città entra nel Po come
affluente di sinistra presso
Governolo, dove è regolato da
alcune dighe per consentirne la
navigazione. Tra le località attraversate dal
fiume v'è da ricordare: Ponti
sul Mincio, Salionze,
Monzambano,
Valeggio sul Mincio,
Volta Mantovana, Goito,
Marmirolo, Porto Mantovano,
Rivalta sul Mincio, Grazie di
Curtatone, Curtatone, Virgilio,
Bagnolo San Vito e Roncoferraro.
Presso il comune di Valeggio il
fiume incontra l'edificio
regolatore del Garda o diga di
Salionze che regola il flusso
del fiume, quindi attraversa
Borghetto sul Mincio, dove
esiste un canale artificiale
costruito per deviare l'eccesso
d'acqua del fiume in caso di
piena.
Il fiume è navigabile con
imbarcazioni piccole dal Lago di
Garda ai Laghi di Mantova e da
questi fino all'immissione nel
Po anche con imbarcazioni
pesanti.Da Wikipedia.it,
l'enciclopedia libera
LA VITA DI BORDO
EQUIPAGGIO E ACCOGLIENZA :
Hostess all'imbarco, in
navigazione ed allo sbarco.
Illustrazione storico
paesaggistica dei percorsi con
diffusione microfonica e stereo.
COMFORT:
Navigazione sempre tranquilla,
distensiva per l'assenza di moto
ondoso, anche nell'eventualità
di tempo perturbato.
Ponte-sole con ampi spazi,
saloni climatizzati con posti a
sedere e visuale panoramica.
SICUREZZA:
Navigazione in qualsiasi
condizione meteorologica con
apparati radar ed ecoscandaglio.
Comandanti ed equipaggi di lunga
e collaudata esperienza.
METTERSI A TAVOLA SULLE
ANDES: Non è che in
navigazione si debba digiunare,
anzi. È possibile, a richiesta,
prenotare il tipico desinar
mantovano o piatti a base di
pesce.
I
MENU SERVITI A BORDO:
MENU:
BENVENUTO AL PESCE DI MARE ANTIPASTO
insalata di mare
PRIMO al sapore di mare: pasta
allo scoglio
PIATTO DI MEZZO Fritto misto e
verdurine pastellate
DOLCE La Sbrisolona artigianale
Sorbetto al limone
VINO Bianco brioso delle colline
- Acqua minerale
MENU: DESINAR MANTOVANO APERITIVO I
famosi salumi mantovani in
degustazione
e vino bianco sul ponte
PRIMO Vialone nano in risotto
con la tipica salmella
mantovana, alla maniera dei
pilarini del riso
PIATTO DI MEZZO Arrosto dalla
tavola ducale dei Gonzaga
con patate al forno al profumo
di rosmarino
DOLCE La Sbrisolona, esclusività
della tradizione artigianale
Sorbetto al limone
VINO Lambrusco mantovano - DOC -
Acqua minerale
IMPORTANTE: Le
acque sempre calme, anche in
caso di cattivo tempo, che solo
il fiume può offrire, rendono
piacevole la navigazione e danno
la possibilità agli ospiti di
consumare, senza soffrire il mal
di mare, un pranzo a bordo in
una cornice insolita; fra la
natura del Parco Mincio o nella
splendida scenografia della
città di Mantova, che sembra
nascere dall'acqua.
FESTE, MATRIMONI,
CONVEGNI, CENE SERALI E NOTTURNE
Motonave Andes 2000 rappresenta
quanto di più avanzato nella
navigazione fl uviale per
prestazioni e comfort.
I passeggeri hanno a
disposizione un vasto
salone-ristorante climatizzato
da 200 posti e un ponte
passeggiata che offre ampi spazi
anche per matrimoni, compleanni
e feste in genere, meeting,
assemblee di lavoro e convegni
culturali.
PERNOTTAMENTO A MANTOVA
Navi Andes ha selezionato
strutture alberghiere che
accolgono il turista con un
corretto rapporto qualità prezzo
LE NAVI ANDES
-
Andes 2000
Varata dai famosi cantieri Rossi
di Viareggio, progettista
Gabriele Zucconi, è lunga 40
metri e larga 7.Può trasportare,
alla velocità di 18 nodi, 550
passeggeri, che hanno a
disposizione un vasto salone
ristorante climatizzato da 200
posti e un ponte passeggiata che
offre ampi spazi (anche per
matrimoni, compleanni e feste in
genere, meeting, assemblee di
lavoro e convegni culturali). -
Andes
Varata dalla Navalcantieri di
Cremona, lunga 31, larga 5
metri, 82 tonnellate di stazza,
15 nodi di velocità, portata 252
passeggeri. -
Andes II
Varata sempre dalla
Navalcantieri di Cremona, lunga
23, larga 5 metri, 60 tonnellate
di stazza, velocità 10 nodi,può
trasportare fino a 192
passeggeri. -
Andes Città di Padova
Ha una capienza di 200
passeggeri tutti comodamente
seduti al tavolo. La motonave è
dotata di ristorante,ponte
coperto e ponte
panoramico,doppi servizi wc,
servizio bar, impianto di
filodiffusione. -
Andes Delta Nova Elettrica
Rappresenta la risposta più
innovativa per navigare il lago
Superiore di Mantova e la
riserva naturale del fiume
Mincio con una
imbarcazione avente la portata
di 70 passeggeri. Lunga 12
metri, larga 3,70, fu costruita
nel 2004 da Delta Tour ed è
spinta da due motori elettrici
della potenza di 200Kw c.a. -
Azimut Atlantic Challenger
Pininfarina disegnatore, Azimut
costruttore, tecnologia tutta
italiana, 30.000 ore lavorative,
un equipaggio eccezionale,
Cesare Fiorio come skipper,
Winthrop Rocherfeller
passeggero. Tutti uniti per la
grande avventura: la conquista
del Blue Ribald.
L'Azimut Atlantic Challenger è
ora di proprietà della Navi
Andes per le vostre crociere
fluviomarittime. -
Fata del Loto
Lunghezza: mt 17.60 - Larghezza:
4.90 - Può trasportare 107
passeggeri comodamente seduti in
locali climatizzati. Varata, in
Classe Ri.na, dal cantiere
Conavi di Viareggio, Gabriele
Zucconi progettista. Propulsione
ibrida e ecologica.
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni; c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Sezione III Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante. 3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione. 2. I dati possono essere:
a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere; g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7. 2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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