LA MAGIA DELL'UZBEKISTAN 2025
Tour 8 giorni / 7notti
UZBEKISTAN
Le cupole turchesi, oro, spezie, seta
Queste
parole ci dicono del lusso dell`Asia Centrale, Samarcanda, Bukhara. Dai palazzi
ai caravanserragli, dalle moschee ai mausolei, di nuovo si scopre il fascino
irripetibile delle città oasi per i viaggiatori
Tour di 8 giorni/7 notti
Itinerario: Urgench - Khiva - Bukhara -Gijduvan- Samarcanda - Tashkent
QUOTA DI PATECIPAZIONE: gruppo min 4 pax, massimo 12 pax
Per persona in doppia: 1375 euro
Supplemento Singola: 300 euro per pax
PARTENZE GARANTITE 2025
Date (dal/al):
28.03-04.04
18.04-25.04
25-04-02.05
30.05-06.06
06.06-13.06
15.08-22-08
12.09-19.09
26.09-03.10
17.10-24.10
>...scarica
e stampa la LOCANDINA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno 1 ITALIA - URGENCH - KHIVA
Arrivo nelle prime ore del mattino. Incontro con autista. Trasferimento a Khiva
(40 km. 45 min)
All'arrivo trasferimento in hotel, sistemazione. Check-in alle 14:00 09:00-10:00
Colazione in hotel.
Dopo la colazione l'inizio dell'escursione a Khiva.
Khiva, città carovaniera per eccellenza, è davvero una città senza pari in
tutta l'Asia centrale per la sua forma urbanistica. Questo è dovuto al fatto che
la città originalmente era costruita seguendo il piano rettangolare con quattro
porte delle antiche fortezze di cui era ricca la terra di Corazmia - pronunciato
Khorazm in uzbeko che tradotto significa “la terra del sole“. Ma nel 18 secolo
in seguito all'invasione persiana Khiva subisce un periodo di ricostruzione e
prende il suo piano attuale.
- Cominciamo il nostro tour di Ichan Qala - città-fortezza di Khiva: attraverso
il cancello principale Ata-Darvoza. E subito vediamo la Madrasa di Muhammad Amin
Khan, costruita nel 1852 per alloggio e studio degli studenti, oggi adibito ad
albergo.
- Kalta Minor (1851 ) è il minareto, situato in un angolo lontano della madrasa
Amin Khan. In origine era concepito come il minareto più alto del mondo
musulmano, con un diametro di 15 metri e un'altezza di 28 metri. Ma dopo la
morte di Amin Khan (1855), il progetto non fu completato e il suo nome è
tradotto come “Breve minareto“.
- Kunya Ark (XVII в.) che serviva da residenza signorile fortificata dei khan di
Khiva era costruita secondo l'ordine di Arang Khan nel 17 secolo ed occupava
tutto il lato occidentale delle mura di Khiva.
- Madrasa di Muhammad Rahim Khan (XIX secolo)
- Moschea Juma (X - XVII s.) - il tetto della moschea è sostenuto da 213 colonne
scolpite. Grazie alla costruzione unica è il posto fresco con un'acustica
eccellente.
- Minareto e madrasa Islam Khoja (1908 - 1910) -45 m di altezza è il più alto
edificio a Khiva con l'area di osservazione.
- Tosh Hawley (1825 - 1842) è il Palazzo di Allakuli Khan la cui costruzione ha
durato per otto anni dal1830 fino al 1838 è stato costruito all'esempio delle
residenze estive dei khan che venivano fortificate da strutture difensive molto
solide da qui il nome del palazzo. E' uno dei pochi complessi palaziali del
medioevo in Asia centrale che si è conservato intatto ai nostri giorni
- Complesso Pakhlavan Mahmud (XIV - XIX secolo) è il monumento architettonico
più notevole di Khiva con piastrelle uniche. Costruito in onore dell'eroe
nazionale, poeta, medico e combattente invincibile Pakhlavan Mahmud.
- Il Palazzo Nurullabai trasmette la storia di Khiva tra la fine del XIX e
l'inizio del XX secolo e non è inferiore ad altri palazzi per bellezza e
fascino, splendore e splendore. La storia della costruzione del palazzo è
interessante.
- Colazione
- Pernottamento in hotel.
Giorno 2 KHIVA - BUKHARA
07:00-09:00 Colazione in hotel
Proseguimento per Bukhara attraverso il deserto di Kyzylkum. Potrete godervi le
viste esotiche delle dune di sabbia di uno dei più grandi deserti nel mondo.
Arrivo a Bukhara e sistemazione in hotel. Riposo in albergo.
- Colazione
- Pernottamento in hotel.
Giorno 3 BUKHARA
07:00-09:00 Colazione in hotel
09:00 Inizio delle visite nel centro storico di Bukhara (escursione -
passeggiata a piedi)
Bukhara è un santuario in Asia centrale con la sua storia secolare ch'è
strettamente intrecciata con la storia della Via della Seta. Parte della Città
Vecchia ha svolto il suo aspetto nel corso dei secoli. La secolare storia di
Bukhara ha lasciato tracce nella città, che appaiono chiaramente oggi.
- Complesso Lyabi Hauz è il cuore di Bukhara, è uno di questi piazze centrali,
formatesi nel secoli XVI-XVII. Lo stagno centrale “hauz“è incorniciato da tre
edifici: la madrasa Kukeldash, la madrasa Divan-Beghi e la khanaka Divan-Beghi.
La casa è circondata da vecchi alti alberi che danno freschezza nella calura
estiva e rendono la piazza un luogo di vacanza preferito per I residenti locali.
- Trading Domes sono tre centri commerciali, conservati dal XVI secolo: Toki
Zargaron è un bazar di gioiellieri, Toki Telpak Furushon è il bazar dello
zucchetto, Toki Sarrafon è il bazar dei cambiavalute
- Moschea Magoki Attari - nel 937 la moschea fu quasi rasa al suolo da un
incendio e nel XII secolo fu restaurata.
- Complesso Poi Kalyan (XII - XVI s) è il biglietto da visita di Bukhara è
l'insieme architettonico costituito dalla moschea della cattedrale di Kalyan,
dalla madrasa Miri arab e minareto Kalyan, il più alto (46 m) nella regione
dell'Asia centrale.
- Fortezza Ark (IV aC - XIX s) - nel Medioevo era un'intera piccola città
circondata da una cinta muraria. All'interno della fortezza c'era il palazzo di
un emiro, zecca, moschee, istituzioni governative, magazzini, negozi, una
prigione e una piazza.
- Moschea di Bolo Hauz (1712) è la moschea famosa che si trova vicino a un
serbatoio artificiale con le colonne sorprendenti di legno.
- Mausoleo dei Samanidi (IX - X c) è il primo edificio in Asia centrale,
costruito in mattoni cotti a forma di cubo, con una cupola coperta e con l'unico
disegno geometrico della muratura - un capolavoro dell'architettura mondiale.
- Colazione
- Pernottamento in hotel.
Giorno 4 BUKHARA - GIJDUVAN - SAMARCANDA
La cittadina di Gijduvan si trova a 46 chilometri da Bukhara. Dai tempi
antichi fino ai giorni nostri, Gijduvan è stata famosa come città commerciale e
centro di artigianato. La ceramica ha un posto speciale tra i vari mestieri che
fioriscono nella città. La scuola di ceramica di Gijduvan si distingue per l'uso
di forme geometriche e colori negli ornamenti.
Ibodulo Narzullaev è stato uno dei più famosi ceramisti dell'Uzbekistan e il
fondatore della scuola di ceramica di Gijduvan. Usta (tradotto dall'uzbeko
"maestro") Ibadullo ha creato non solo il proprio stile individuale, ma ha anche
trasmesso le sue abilità ai suoi figli Alisher e Abdullo e alla figlia Nodira.
Questa è la sesta generazione, continuando le tradizioni di creazione di
prodotti in ceramica della sua famiglia . Oggi gli artigiani di Gijduvan sono
conosciuti non solo in Uzbekistan, ma in tutto il mondo.
La famiglia Narzullaev invita tutti a conoscere il processo di produzione della
ceramica, visitare il museo della ceramica, acquistare prodotti degli artigiani
di Gijduvan, ma anche unirsi alla vita dei maestri ceramisti.
Qui avrete la possibilità di partecipare al
master class della preperazione del pane uzbeko - non, lepyoshka (opzione)
Proseguimento per Samarcanda. All'arrivo trasferimento in hotel e sistemazione.
- Colazione
- Pernottamento in hotel.
Giorno 5 SAMARCANDA
07:00-09:00 Colazione in hotel
09:00 Inizio del tour a Samarcanda
La città Samarcanda è una delle più antiche. Ha più di 2750 anni.Alla fine
del XIV secolo. Samarcanda è diventata la capitale Samarcanda è una città
meravigliosa. Qualunque siano gli epiteti che filosofi e poeti hanno inventato
per questa città - lo Specchio del Mondo, il Giardino dell'Anima, la Perla
d'Oriente, il Volto della Terra - è forse impossibile esprimere a parole tutta
la sua bellezza e ricchezza. Puoi solo goderti personalmente tutto il suo
splendore.
Oggi Samarcanda è un luogo dove sono custodite con cura le reliquie
dell'antichità. La città è inclusa nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO per l'abbondanza di valori materiali e spirituali qui conservati.
Monumenti unici di architettura antica, patrimonio di scuole scientifiche e
artistiche, centri di artigianato nazionale, esistenti nell'antica città, sono
oggi famosi in tutto il mondo.
- Piazza Registan, che è una delle più belle piazze del mondo, e comprende
madrasse: "Sher Dor", "Tilla Kori" e "Ulugbek"
- Mausoleo di Tamerlano e dei suoi discendenti - Gur-Emir.
- Moschea Bibi-Honim - dall'architettura gigantesca costruita anche questa per
ordine di Tamerlano dopo la sua campagna in India, per mostrare il suo potere al
mondo.
- Siab Bazaar Visitare Samarcanda e non visitare il bazar significa perdere una
delle avventure più interessanti. Il mercato orientale è un ambiente molto
particolare dove è possibile sentire il meglio la vivace atmosfera della città
antica. Molti anni fa, i mercati erano i principali oggetti strategici del
commercio lungo la Grande Via della Seta. Il Siab Bazaar di Samarcanda è uno dei
luoghi più interessanti e antichi della città, che ogni viaggiatore dovrebbe
vedere.
Mausoleo di Shahi Zinda-(“il re vivente“) situata sul pendio della collina
dell"antica Samarcanda domina maestosamente la città medioevale fondata da
Tamerlano. Un gioiello di architettura del XIV-XV Samarcanda, unico nel suo
genere, dove si puo' trovare tutti i processi artistici della decorazione
islamica.
- Colazione
- Pernottamento in hotel.
Giorno 6 SAMARCANDA - TASHKENT
07:00-10:00 Colazione in hotel
Continuazione del tour a Samarcanda
- Osservatorio di Ulugbek (XV secolo) è il primo osservatorio su est con un
sestante di 30 metri costruito da Ulugbek, per una misurazione accurate delle
traiettorie e della posizione luminari di stele. Tutto ciò che resta dell'antico
osservatorio - la trincea curva della parte sestante.
- Mausoleo di Hodja Doniyor è il luogo di numerosi pellegrinaggi di musulmani,
cristiani ed ebrei, ricoperti di numerose tradizioni e leggende
- Museo Afrosiab
Fabbrica dei tappeti “ Hudjum“
La visita di cartiera “Konighil“.
La cartiera “Konighil“. Oggi, la famosa carta di Samarcanda si produce
secondo le antiche ricette in un laboratorio di carta nel villaggio alla
periferia di Samarcanda “Konigil“ (10 km dal centro di Samarcanda).I meccanismi
di produzione qui, come in passato, sono guidati da una ruota ad acqua,
utilizzando le acque del fiume Siab.Qui, come molto tempo fa, si può vedere con
i propri occhi tutto il processo di produzione la famosa carta di Samarcanda
secondo la tecnologia antica.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per
Tashkent in treno veloce “Afrosiab“
(17:32-19:44) oppure in treno Sharq
All'arrivo trasferimento in hotel, sistemazione.
- Colazione
- Pernottamento in hotel.
Giorno 7 TASHKENT
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite di Tashkent:
- Hast-Imam - il più grande centro religioso di Tashkent, che comprende mausolei
Barak-Khan, la Moschea Telasheyh e Abu Bakr Muhammad Kaffal Shashi. Il valore
principale di questo complesso è la biblioteca, dove si possono vedere i
manoscritti più antichi e il famoso Corano di Osman del 7° secolo.
- Chorsu - il più antico e il più grande bazar di Tashkent
- Kukeldash madrassah è costruita in mattoni gialli ed ha una tradizionale forma
quadrata con un grande portale e un cortile interno. Le pareti intorno al
cortile interno contengono delle cellule abitate dagli studenti.
- Piazza dell'Indipendenza è una delle più grandi piazze dell'Asia Centrale
- Piazza di Amir Temur è la piazza centrale della nuova città fondata nella
seconda parte del 19° secolo ed era destinata per le parate militari.
- Metropolitana di Tashkent
- Colazione
- Pernottamento in hotel.
Giorno 8 TASHKENT - ITALIA
Trasferimento all'aeroporto internazionale e partenza per per l'Italia.
HOTEL & LA QUOTA COMPRENDE
ALBERGHI
- Tashkent:
Inspira-S 4* o similare
- Samarkand:
Emirkhan 4* o similare
- Bukhara: Royal,Safiya boutique 3*
o similare
- Khiva: Khiva Residence 3* o
similare
QUOTA DI PATECIPAZIONE gruppo min 4 pax, massimo 12 pax
Per persona in doppia:
1375 euro
Supplemento Singola: 300 euro per pax
Con solo 2 pax, si applicherà un supplemento
di 525 euro per persona.
La quota include:
• Sistemazione in camera doppia negli alberghi
• Early check-in a Khiva nel primo giorno
• Trattamento do Bed & Breakfast
• Servizio di trasporto durante tutto il tour
• Il treno veloce Samarcanda-Tashkent, (economy classe)
• Guida qualificata parlante italiano durante tutto il tour dall'incontro in
aeroporto fino all'ultimo giorno
• Escursioni+ingresso biglietti per tutti i siti menzionati nel programma
• Acqua
In omaggio:
• Wi-Fe-router con il traffico illimitato (per i
gruppi più di 10 pax)
La quota non include:
• I voli internazionali
• Supplemento per camera singola
• Bevande ai pasti
• Il biglietto per la macchina fotografica per i monumenti storici
• Una mancetta per la guida e autista (consigliabile)
• Degustazione dei vini in vinicola Khovrenko EUR per pax da confermare da
pagare in loco
• Visita Hammam orientale EUR per pax - da confermare da pagare in loco
• Teatro El Merosi : euro per pax- da confermare e da pagare in loco
• Master classe della preparazione di Plov a Samarcanda 20 EUR per pax da
confermare, da pagare in loco
• Radio-guide -30 EUR per pax da pagare in loco
• Extra personali
• tutto quanto non specificato alla voce “la quota include“
|
Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
|
torna alla
homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
|
|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
|
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
|
Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
|
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
|
Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
|
Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
|
|
|
|