GRAN TOUR D'IRLANDA 2025
Partenze garantite in lingua italiana!
GRANTOUR D' IRLANDA
PARTENZE GARANTITE 2025
Num. delle notti e dei giorni: 9 notti / 10
giorni
Luogo d'arrivo: Dublino
Luogo di partenza: Dublino
DATE DI PARTENZA
2025
- Disponibilità aggiornata al 02.11.2024
(dal venerdì alla domenica successiva)
dal 04 luglio al 13 luglio 2025
dal 18 luglio al 27 luglio 2025
dal 01 agosto al 10 agosto 2024
dal 08 agosto al 17 agosto 2024
IN EVIDENZA:
DAL 2025 è richiesto il passaporto con l'autorizzazione allegata "ETA"
Pacchetto ingressi incluso nel prezzo
TARIFFE 2025
Prezzo per Persona
|
LUGLIO |
AGOSTO |
Tariffa adulto in doppia
|
1.965 |
1.995 |
Tariffa Bambino*
|
1.670 |
1.700 |
• Supplemento Camera Singola: 645 per persona
• Riduzione Tripla Adulti: 13.50 per persona per tour (camera tripla
con letto matrimoniale+letto singolo)
• *Tariffa Bambino 3-11 anni in camera con 2 adulti, massimo 1 bambino e secondo disponibilità.
• Bambino 0-2 anni gratuiti, massimo 1 bambino e secondo disponibilità
LA TARIFFA COMPRENDE:
• 9 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con
servizi privati
• Prima colazione irlandese in hotel dal giorno 2 al giorno 10
• 5 cene in hotel dal giorno 4 al giorno 8 (cena a tre portate in hotel)
• Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 9 e secondo il
programma
• Guida parlante italiano per la durata del Tour secondo il programma da giorno
2 al giorno 9
• Accoglienza in hotel con assistente parlante italiano il primo giorno
garantita per arrivi tra le ore 10h00 e le ore 20h00 (La guida lascerà un
messaggio in reception per chi dovesse arrivare dopo le ore 20h00 con i dettagli
per il ritrovo nel giorno successivo).
• Pacchetto ingressi - visite includono: St Patrick Cathedral,Guinness
Storehouse,Titanic Belfast,Dark Edges,Giant's Causeway,Free Derry
Museum,Kylemore Abbey,Poulnabrone Dolmen,Cliffs of Moher,Bunratty Castle & Folk
Park, Muckross Gardens (casa non inclusa)
• Servizi e tasse ai prezzi correntii
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HOTEL SUGGERITI O SIMILARI:
Contea
|
Hotel (o similari)
|
Categoria
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Notti
|
Co. Dublino
|
Holiday Inn Express / Address Connolly /
similare
|
3*/ 4*
|
2 notti (BB)
|
Co. Antrim
|
Holiday Inn Belfast
City / similare
|
3* / 4*
|
1 notte (BB)
|
Co Derry / Donegal
|
White Horse Hotel / Clanree Hotel /
similare
|
3* / 4*
|
1 notte
|
Co. Mayo/Sligo
|
Breaffy House Hotel / McWillian Park /
similare
|
3* / 4*
|
1 notte
|
Co. Galway
|
Connacht Hotel /
Salthill Hotel similare
|
3* / 4*
|
1 notte
|
Co. Kerry
|
Ballyroe Heights Hotel / Kenmare Bay
Hotel / similare
|
3*/ 4*
|
2 notti
|
Co. Dublino
|
Holiday Inn Express /
Address Connolly / similare
|
3*/ 4*
|
1 notte (BB)
|

PROGRAMMA
Giorno 1 - Benvenuti in
irlanda - Dublino
Arrivo all'aeroporto di Dublino.
(Trasferimento all'albergo NON incluso).
Check-in e *incontro con la guida e giornata libera. Cena libera
Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
*Incontro con la guida in hotel tra le ore 10 e le ore 20. Al di fuori di questo
orario, chiedere informazioni alla reception dell'hotel.
Giorno 2 - Dublino
Giornata dedicata a Dublino. All'arrivo continuazione della panoramica della
città (in pullman) con visita alla Cattedrale di San Patrizio: si trova accanto
al famoso pozzo dove la tradizione vuole che San Patrizio vi abbia battezzato i
convertiti al Cristianesimo. È in stile gotico e al suo interno troviamo la
tomba di Jonathan Swift, l'autore dei Viaggi di Gulliver, che fu decano della
Cattedrale. Pranzo libero. Visiteremo anche la famosa Guinness Storehouse. Il
birrificio della Guinness, a Dublino, è il più grande produttore europeo di
birra scura ed è la sede della Guinness Storehouse. Aperto nel 1904, era in
origine il luogo in cui avveniva il processo di fermentazione e lo stoccaggio
della Guinness. Oggi ospita un'esposizione molto interessante dedicata alla
storia di questa birra. A conclusione della visita il gruppo viene invitato al
Gravity Bar per assaporare una pinta di Guinness.
Resto della giornata libero.
Cena Libera e pernottamento a Dublino
Giorno 3 - Belfast
Prima colazione in hotel. Partenza per Belfast - Mattinata dedicata a Belfast,
con un tour panoramico (in pullman) per il centro città per ammirare alcuni
squisiti esempi di architettura georgiana, vittoriana e edoardiana, dominato
dalla magnifica cupola del City Hall. Questo edificio in stile rinascimentale in
pietra di Portland fu completato nel 1906 e ciascuno degli angoli dell'edificio
è presente una torre. Pranzo libero. Il tour prosegue con visita del Titanic
Belfast®. Questo museo interattivo è formato da nove gallerie che aggiungono una
dimensione originale e innovativa all'esposizione. Le ricostruzioni ed gli
effetti speciali accompagnano i visitatori attraverso la storia del Titanic.
Cena libera e pernottamento a Belfast o Dintorni
Giorno 4 - Dark Hedges - Giants Causeway - Derry
Prima colazione in hotel. Partenza e sosta fotografica lungo il tragitto a The
Dark Hedges: questo bellissimo viale di faggi fu piantato dalla famiglia Stuart
nel XVIII secolo per impressionare i loro visitatori mentre si avvicina dimora
georgiana, Gracehill House. Due secoli dopo, gli alberi rimangono uno spettacolo
magnifico e sono diventati uno dei fenomeni naturali più fotografati
nell'Irlanda del Nord anche per aver fatto da location alla serie tv Game of
Thrones®, rappresentando «Kingsroad»Partenza lungo la spettacolare Causeway
Coastal Route in direzione della Giant's Causeway. Visita alla Giant's Causeway.
Questo luogo è patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è una delle più affascinanti
bellezze naturali al mondo. Il posto è caratterizzato da più di 40.000 colonne
di basalto, a forma esagonale, che si affacciano direttamente sul mare.
Al di là delle spiegazioni scientifiche sulla formazione di questo singolare
tratto di costa, lasciatevi trasportare dal fascino di antiche leggende che
narrano storie di giganti ed esseri misteriosi che secondo il folklore irlandese
abitarono questi luoghi! Pranzo libero. Proseguimento verso Derry - seconda
città (per dimensioni) dell'Irlanda del Nord. Questa cittadina ha una lunga
storia da raccontare: dall'assedio del 1689 alla battaglia del Bogside del 1969,
fino alla terribile Bloody Sunday del 1972 cantata dagli U2. Questa città è
ancora circondata da spesse mura medievali che racchiudono un centro storico
delizioso.
Cena e pernottamento a Derry/ contea di Derry / Letterkenny
Giorno 5 - Derry - Sligo - Mayo
Giornata dedicata a Derry. Tour panoramico e a piedi della città e visita al
museo di Free Derry: il museo e l'archivio sono diventati parte integrante del
patrimonio radicale e dei diritti civili dell'Irlanda. Il museo racconta anche
la storia della Bloody Sunday, il giorno in cui l'esercito britannico commise
uno sterminio di massa nelle strade del Bogside. Racconta la storia di come la
gente di Derry, guidata dalle famiglie delle vittime, ha superato l'ingiustizia
e ha scritto un nuovo capitolo nella storia dei diritti civili, divenuto fonte
di ispirazione internazionale.
Pranzo libero. Proseguimento verso la contea di
Sligo / Mayo. Cena e Pernottamento nella conta di Mayo/ Sligo
Giorno 6 - Kylemore Abbey e il Connemara
Dopo la prima colazione partenza e visita della splendida Kylemore Abbey
(interno e giardini) - dimora dell'Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi
paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Pranzo libero. Il tour
prosegue con un'escursione (in pullman) del Connemara. Una regione selvaggia,
caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai
caratteristici tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose e
frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, le sue
montagne dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario
indimenticabile. Cena e pernottamento nella contea di Galway
Giorno 7 - Burren - Cliffs of Moher - Bunratty Castle e Adare
Dopo la prima colazione irlandese, partenza alla volta del Burren, affascinante
regione carsica dove l'acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità
sotterranee. È la più estesa regione di pietra calcarea d'Irlanda e la
particolarità del suo territorio gli conferisce l'aspetto di territorio lunare.
All'interno di questo paesaggio lunare si trova Poulnabrone Dolmen: la
testimonianza preistorica più famosa del Burren. È un dolmen che risale al
3800-3200 a.C. Continuazione attraverso la contea Clare e sosta alle maestose ed
imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo
che lascia senza fiato. Pranzo libero. Visita al castello di Bunratty comprende
il complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. Fu costruito
nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954. Il castello infatti aveva subito
in molte occasioni saccheggi e distruzioni ma oggi lo possiamo ammirare
nuovamente nel suo splendore medievale grazie all'arredamento e alla tappezzeria
che richiama lo stile di quel periodo. Il Folk Park intorno al castello
ricostruisce la vita rurale nell'Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie
appositamente ricostruite, cottage e negozi, ricreati con la massima cura e con
particolare attenzione soprattutto all'arredamento. Si prosegue poi verso la
Contea del Kerry passando per il paesino di Adare. Tempo permettendo,
effettueremo una breve sosta.
Cena e pernottamento nella contea di Kerry.
Giorno 8 - Ring of Kerry - Muckross Gardens
InIn mattinata partenza per l'escursione dell'anello di Kerry (Ring of Kerry),
un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il
quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato
sull'oceano Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi
di Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo libero. Sosta ai giardini della
Muckross House, all'interno del parco nazionale di Killarney.
Cena e pernottamento nella contea del Kerry.
Giorno 9 - Kilkenny e Dublino
Prima colazione e partenza verso Kilkenny. Tour a piedi della cittadina
medievale per eccellenza. La città è profondamente legata alla famiglia Butler,
proprietari del bellissimo castello - che alla fine fu donato per 50p alla gente
di Kilkenny.
Pranzo libero. Proseguimento verso Dublino. Resto della giornata libero.
Cena Libera e pernottamento a Dublino
Giorno 10 - Partenza
Volo per l'Italia. Trasferimento NON incluso
SUPPLEMENTI PER TRANSFERS AEROPORTUALI PER IL PRIMO E ULTIMO GIORNO
Le prenotazioni dei trasferimenti devono essere effettuate almeno con 4 settimane di anticipo rispetto alla data di viaggio dei clienti. Se i trasferimenti sono richiesti con meno di 4 settimane di anticipo non possiamo garantire il servizio e i costi saranno maggiorati. Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità e riconferma al momento della prenotazione. Gli autisti non parlano la lingua italiana.
I prezzi sono i seguenti:
Trasferimento dalle ore 04:30 del mattino alle ore 21:00
1-3 pax 111.00: per auto per tratta ( Aeroporto di Dublino - Hotel Co. Dublino o viceversa )
4-6 pax 122.00: per auto per tratta ( Aeroporto di Dublino - Hotel Co. Dublino o viceversa )
Trasferimento dalle ore 21:01 alle ore 04.29 del mattino
1-3 pax : 176.00 per auto per tratta ( Aeroporto di Dublino - Hotel Co. Dublino o viceversa )
4-6 pax : 187.00 per auto per tratta ( Aeroporto di Dublino - Hotel Co. Dublino o viceversa )
ASSISTENZA IN HOTEL IN ARRIVO
Il primo giorno è inclusa l'assistenza in hotel esclusivamente tra le ore 10:00 e le ore 20:00. La guida lascerà un messaggio in reception per chi dovesse arrivare dopo le ore 20:00 con i dettagli per il ritrovo del giorno successivo. Non è prevista assistenza per la partenza dall'Irlanda.
Se è prenotato il trasferimento, l'autista si farà trovare presso la reception dell'hotel nel giorno e orario indicati nella conferma della prenotazione.
NOTTI EXTRA PRE/POST TOUR (PREZZO SU RICHIESTA)
È possibile prenotare su richiesta delle notti extra all'inizio o alla fine del tour.
I costi e la disponibilità sono soggetti a riconferma al momento della prenotazione. Le tariffe contrattuali FIT non sono sempre garantite e non è garantito che vengano prenotate nello stesso hotel di inizio/fine tour.
TERMINI PER CANCELLAZIONI
• Fino a 28 giorni prima della partenza non ci sono costi
• Da 27 a 14 giorni prima della partenza - 50% di penale per cancellazione
• Da 13 a 0 giorni prima della partenza - 100% di penale per cancellazione
• No Show - 100% di penale per cancellazione.
IMPORTANTE! ETA & PASSAPORTI
A partire dal 2025, tutti i passeggeri che viaggeranno nel Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord, dovranno richiedere il documento ETA per poter viaggiare in Irlanda del Nord, anche se il volo è da e per Dublino. Poiché il documento ETA sarà collegato al passaporto, i passeggeri dovranno avere un passaporto valido per viaggiare
MANCE
Si prega di notare che lasciare la mancia fa parte della cultura in Irlanda ed è consuetudine dare una mancia alla GUIDA e all'AUTISTA. L'importo consigliato è di 3-5 per persona al giorno per la GUIDA e 3 al giorno per persona per l'AUTISTA. Le mance saranno sempre date in contanti.
|
Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
|
|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
|
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
|
Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
|
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
|
Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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