Norme e Condizioni

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A far data dal 1° Gennaio è entrato in vigore il provvedimento  dell'Agenzia delle Entrate, in attuazione al D.L. 78/2010 del 31 Maggio 2010 convertito con legge n. 122/2010,
Prot. N. 2010/184182 del 22 dicembre 2010.


Il limite dell'obbligo della comunicazione del Codice Fiscale del contraente è fissato a un importo pari o superiore ad Euro 3.000 per pratica.

Al momento della prenotazione, a far data da oggi, verranno richiesti i dati del primo passeggero intestatario della pratica: - Nome, Cognome, Codce Fiscale.

Nel caso l'intestatario della pratica non fosse cittadino Italiano, quindi non in possesso del Codice Fiscale, dovrete segnalarci i dati anagrafici completi: Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, Residenza.
A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento,
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di  almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla
L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.

3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso l'agenzia di viaggi venditrice
L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex. art. 4 decr. legisl. 111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4) PAGAMENTI 
La misura dell'acconto da versare alla conferma della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato ricevimento da parte dell'organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto.

5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazioni di:
-costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
-tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.

6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno i più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4 1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura qui di seguito indicata
10% della quota di partecipazione sino 31 giorni lavorativi prima della partenza; 25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 50% da 20 a 16 giorni lavorativi prima della partenza; 75% da 15 a 07 giorni lavorativi prima della partenza; nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o alla rinuncia in corso di viaggio.
Analogamente non vi sarà rimborso nel caso di mancanza o inesattezza della documentazione personale di espatrio.

dal 1 gennaio 2014 ove prevista quota non rimborsabile (ad esempio: prenotazioni Venere ma solo se effettuate dal nostro link) comunque rimborseremo il 5%, quindi penale al 95%

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art.
6 e nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo.
L'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore e materialmente incassato dall'organizzatore, a meno che il recesso dell'organizzatore dipenda da una delle ipotesi previste dagli art.
12 e 13 d. lgs. 111/95 (forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo partecipanti) e dalla mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall'organizzatore (ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. 111/95). 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma 

8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ex art. 10 d.lgs.111/95 ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto ;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata preventivamente.
Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderata che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del consumatore - il tour operator si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.

12) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.

14) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

15) RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, ai sensi dell'art. 19 1°comma d.lgs. 111/95, deve denunciare sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi al fine di consentire all'organizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 14 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

Vedi "Polizza base FACOLTATIVA" spesso gratuita nei nostri pacchetti

17) FONDO VACANZE FELICI
F.T.O. – Federazione Turismo Organizzato (Federviaggio e AINeT) ha supportato lo sviluppo di una soluzione autonoma per consentire ai propri associati Reti Distributive, Agenzie di Viaggio e Tour Operator di ottemperare alle disposizioni normative che in data 30 Giugno 2016 hanno previsto lo scioglimento del Fondo Nazionale di Garanzia e per garantire , ai milioni di Clienti serviti ogni anno, una vacanza sicura e protetta da eventuali brutte sorprese possa riservare il fornitore di servizi

Il 29 giugno 2016 si è ufficialmente costituito il Fondo Vacanze Felici Scarl previsto dalla legge avente ad oggetto la creazione del Fondo di Garanzia privato previsto dalla nuova normativa che non richiede alcun supporto o patronage pubblico

Serapea viaggi tour operator è SOCIO ORDINARIO numero iscrizione 81

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contrat-to di organizzazione.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art.8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).


Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non incluse nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da SERAPEA VIAGGI nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a SERAPEA VIAGGI né a titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi anche nell'eventualità che a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: SERAPEA Viaggi – Via XXIV MAGGIO 43 – 04023 – Formia (LT)
Licenza Questura Latina del 27 febbraio 1981 e successive variazioni con attuale autorizzazione  della Regione Lazio  decr. 575 del 24 nov 1998
Serapea Viaggi ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs 111/95, polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 4093307A con la Navale Assicurazioni SpA.
Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni di legge in vigore nella Regione Lazio al momento dell’uscita in stampa dello stesso

Il presente Catalogo On Line ha validità in corso.
 

Leggi anche le regolamentazioni sul commercio elettronico: Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185

AVVERTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della
L. 269/98.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero. 

GROUP POLICY

Un gruppo si intende confermato al ricevimento di un acconto pari al 10% dell'importo previsto
Versamenti minimi da rispettare
90 gg prima 20%
30 gg prima 50%
8 gg prima 100%

Rinunce* al netto di biglietti aerei o navali già emessi:
nessuna penalità fino a 90 gg prima
fino a 60 gg prima penale del 5% sul prenotato
fino a 30 gg prima penale del 20% sul prenotato
fino a 9 gg prima penale del 30%
da 8 giorni a 24 prima penale del 50%

 *verrà comunque calcolato il costo dei biglietti aerei emessi, eventuale contributo ai servizi generali del gruppo e spese effettivamente recuperate con i fornitori prima di applicare le penali di cui sopra.

FACOLTATIVO

- Assicurazione annullamento viaggio

NOTE ESPATRIO MINORI

Ricordiamo che a far data dal 26 Giugno 2012, sono considerati validi (ai fini dell'espatrio dei minori):

• carta d'identità valida per l'espatrio con, a corredo, originale di un documento attestante la potestà genitoriale (stato di famiglia o certificato di nascita) se non menzionati sulla stessa carta
• passaporto proprio del minore



L'ISCRIZIONE NEL PASSAPORTO DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI, NON E' PIU' CONSIDERATA VALIDA PER L'ESPATRIO.

Ti ricordiamo, inoltre, che in nessun caso il minore può viaggiare da solo, pertanto, dovrà:
• viaggiare in compagnia di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci, salvo che dal documento del minore risulti che egli debba viaggiare con entrambi i genitori (in quest'ultimo caso è necessario per i minori di anni 14, la dichiarazione di accompagno vidimata dal questore; per i ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante in cui si autorizzi il viaggio del minore con uno solo dei genitori)
• viaggiare in compagnia di un maggiorenne diverso dai genitori ( in questo caso è necessario per i minori di anni 14, la dichiarazione di accompagno vidimata dal questore; per i ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante in cui si autorizzi il viaggio del minore con un adulto diverso dai genitori).

NOTA IMPORTANTE: invitiamo di informarsi presso le competenti autorità ( Questura, Ambasciate o Consolati) relativamente alla perdurante rispondenza delle predette indicazioni alle leggi in vigore al momento della partenza.

Serapea viaggi - Te. 0771771632 - serapea@serapea.it