TOUR ISLANDA altOpiani meravigliosi
PARTENZE GARANTITE 2024
CON GUIDE PARLANTE italiano
Visita l'Islanda ed i suoi altopiani interni in
comodità alla scoperta di una natura estrema e primordiale. Un'occasione unica
per sperimentare la solitudine di spazi infiniti, l'impeto di superbe cascate e
l'emozione di un rilassante bagno termale in mezzo alla natura. Ammira i
contrasti della terra di ghiaccio e di fuoco e preparati ad affrontare
un'emozionante avventura in stretto contatto con la natura.
Durata:
10 giorni / 9 notti
Gruppo massimo:
36 passeggeri
Partenze 2024
6, 20,
27 luglio sold out
3, 10, 19 agosto
Prezzi per persona 2024
In Camera Doppia
3.734
In Camera Singola 4.998

ITINERARIO
1° giorno: Arrivo / Reykjavík
All'arrivo dirigersi al controllo passaporti, raccogliere i bagagli e attraverso
la dogana portarsi nell'area Arrivi. l trasferimento non guiadato dall'aeroporto
all'albergo è incluso.
Una volta a Reykjavík, fare il check-in in albergo. Se arrivate presto, potreste
decidere di esplorare la zona della città vecchia di Reykjavík, sede di molti
musei e gallerie. Potreste anche aver piacere a visitare una delle piscine
geotermiche all'aperto della città dove ritemprarsi dal viaggio in aereo. Nel
pomeriggio potreste anche prendere uno dei nostri tour giornalieri e, per
esempio, fare un giro in barca per avvistare cetacei o fare un giro a cavallo, a
contatto con la natura islandese. La cena è libera e Reykjavík offre un vasta
scelta di ristoranti e caffè, dove poter conoscere meglio la capitale islandese.
Pernottamento a Reykjavík. Si prega di notare che la maggior parte degli hotel
inizia il check-in tra le 14 e le 16.
2° giorno: Reykjavík - Penisola di Reykjanes - Þingvellir
Dopo la colazione in albergo, incontrerete la vostra guida locale nella hall
dell'albergo. Partirete quindi da Reykjavík con la guida e l'autista. Breve giro
panoramico di Reykjavík per potersi orientare. Si continua in direzione del faro
di Reykjanesviti e poi sosta nell'area geotermica vicino al lago Kleifarvatn,
ricca di sorgenti termali e pozze di fango bollente. Successivamente si prosegue
per la regione del Þingvallavatn, il più grande lago d'Islanda, attraversando
l'area di Nesjavellir, ricca di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di
Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Cena e
pernottamento nell'area di Hveragerði.
Distanza approssimativa: 335 km / 208 miglia
3° giorno: Gullfoss - Geysir - Kjölur - Akureyri
Colazione in albergo. Visita alla “cascata d'oro“ di Gullfoss e alle sorgenti
calde di Geysir. Successivamente si attraversano gli altipiani interni lungo la
pista Kjölur tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e
colate laviche. Sosta nell'area geotermica di Hveravellir con fumarole e vasche
termali. Si continua poi verso Akureyri, la capitale del Nord. Pernottamento ad
Akureyri.
Distanza approssimativa: 375 km / 233 migila
4° giorno: Akureyri - Mývatn - Akureyri
Colazione in albergo. Una giornata intera dedicata alla visita dell'area del
Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle fantastiche formazioni vulcaniche. Tra
le sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di Skutustadagigar, le
bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la pittoresca zona di Namaskard/
Hverarond con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad Akureyri.
Pernottamento ad Akureyri.
Distanza approssimativa: 320 km / 199 miglia
5° giorno: Húsavík -Ásbyrgi - Dettifoss
Colazione in albergo. Partenza verso la ridente cittadina portuale di Húsavík
dove si effettua un'escursione in barca per l'avvistamento delle balene. Si
continua verso il Parco Nazionale di Vatnajökull dove si trova il canyon
Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiunge
Dettifoss, la cascata più potente d'Europa. Cena e pernottamento nell'area di
Mývatn.
Distanza approssimativa: 250 km / 155 miglia
6° giorno: Möðrudalur - Islanda Orientale
Oggi continuamo verso gli altopiani interni di Möðrudalsöræfi, in un'area
naturalistica sub-artica di grande bellezza. Ci si dirige verso sud attraverso
gli spettacolari Fordi dell'Est, dove torreggianti montagne si tuffano
verticalmente nell'oceano. Si raggiunge poi Egilsstaðir, la capitale dell'est
dell'Islanda. Cena e pernottamento nell'area di Egilsstaðir.
Distanza approssimativa: 210 km / 130 miglia
7° giorno: Djúpivogur - Jökulsárlón - Skaftafell
Colazione in albergo. Continuando attraverso i caratteristici fiordi orientali
si visita Djúpivogur, piccolo e suggestivo paese di pescatori. Proseguendo in
direzione sud, si giunge nella parte dell'isola dominata dal ghiacciaio del
Vatnajökull il quale copre l'8% dell'Islanda ed è il più grande d'Europa. Si
visita la laguna glaciale di Jökulsárlón dove i numerosi iceberg galleggianti
creano un'atmosfera magica. Farai un'escursione con un mezzo anfibio attorno
agli icerberg. Si continua poi verso il Skaftafell i Parco Nazionale di
Vatnajökull, un'oasi verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai
Öræfajökull e Vatnajökull. Cena e pernottamento nell'area di
Kirkjubæjarklaustur.
Distanza approssimativa: 320 km / 199 miglia
8° giorno: Eldhraun - Landmannalaugar - Hekla
Colazione in albergo. Attraversando il campo lavico di Eldhraun (prodotto
nell'anno 1783 dalla tremenda eruzione del vulcano Laki) si torna nuovamente
verso l'interno dell'Islanda. Lungo la pista interna che attraversa la riserva
naturale di Fjallabak si arriva a Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose
vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri laghetti di montagna e
gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella natura. Lasciata
questa zona dai colori unici si passa ad una di campi di cenere, pomice e lava
posti ai piedi di Hekla, il vulcano più famoso d'Islanda. Cena e pernottamento
nell'area di Hella.
Distanza approssimativa: 305 km / 190 miglia
9° giorno: Costa sud - Seljalandsfoss - Reykjavík
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud
dell'Islanda, dove si possono ammirare le estese verdi praterie che sconfinano
fino al mare. Visita alla sorprendente cascata di Seljalandsfoss e alla
imponente cascata di Skógar. Si prosegue fino alla spiaggia nera di Reynisfjarra
situata vicino al piccolo villaggio di Vík. Ritorno in hotel a Reykjavík, dove
la guida si congederà. La serata è libera; i partecipanti possono dedicarsi alle
attività che preferiscono. La cena è a carico dei partecipanti.
Distanza approssimativa: 285 km / 177 miglia
10° giorno: Partenza
Colazione in albergo. Tenete presente che potrebbe trattarsi di una colazione
leggera se stai prendendo un volo di prima mattina. Il trasferimento non
guiadato dallaeroporto allalbergo è incluso. Ti consigliamo di lasciare il tuo
hotel entro e non oltre le tre ore precedenti lorario di partenza del volo di
rientro.
QUOTE DI PARTEZIPAZIONE PER PERSONA
In Camera Doppia
3.734
In Camera Singola 4.998
NB.: Bambini 8-11 anni in camera con 2 adulti riduzione del 25% sulla quota
della camera doppia, dal 12° anno di età paga quota intera.
Non sono raccomandate prenotazioni per i Bambini da 0 a 8 anni.
Riduzione terzo letto: Solo su richiesta e se disponibile,
LA QUOTA INCLUDE:
• Tour in pullman con guida parlante italiano con partenza dal giorno 2 al
giorno 8
• Wi-Fi gratuito a bordo del pullman
• 2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 3 stelle con prima colazione
• Trasferimenti di andata e ritorno tra aeroporto e hotel
• 7 pernottamenti in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi
privati durante il tour
• 5 cene di 2 piatti durante il tour (escluso a Reykjavik ed Akureyri)
• 1 pranzo di due portate (giorno 3)
• 1 lunch-box (giorno 8)
• Tour per l'avvistamento delle balene da Húsavík (giorno 5)
• Escursione a bordo di mezzo anfibio alla laguna glaciale (giorno 7)
• Varie fermate fotografiche in punti panoramici
• Rotazione dei posti in pullman durante il tour
• Servizio di assistenza clienti in orario d'ufficio
• Assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza durante il viaggio
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Colazione il giorno di arrivo
• Biglietto aereo internazionale
• Facchinaggio bagagli in aeroporto / albergo
• Assicurazione personale di viaggio (altamente consigliata)
• Bevande, snack, pranzi e cene a non menzionati nellitinerario
• Check-in anticipato garantito in albergo (il check-in nella maggior parte
degli hotel in Islanda inizia tra le 14:00 e le 16:00)
• Check-out garantito anche dopo le 16:00
• Qualsiasi servizio non specificato nellelenco "Incluso"
Escursioni da prenotare in anticipo
E possibile prenotare e
pagare in anticipo per il giorno
di arrivo:
Giorno 1 / Giorno 9 - Escursione per
l'avvistamento delle balene da Reykjavík
Per persona 90
Prendete parte ad un'avventura in mare effettuando un'indimenticabile viaggio
nel mondo delle balene, uccelli marini ed altre creature acquatiche. | Durata:
3-3,5 ore
Giorno 1 - Laguna Blu
Costo ingresso a partire da 83** p.p
Incluso:
Asciugamano, maschera di fango di silice e una bevanda a scelta.
+ Trasferimenti non iclusi 72 per persona.
Non
Incluso: Noleggio/Acquisto in loco costume da bagno
** Si prega di notare che il prezzo d'ingresso per la Laguna Blu è soggetto a
disponibilità al momento della conferma e i prezzi possono variare nel corso
della giornata.
I prezzi verranno confermati al momento della prenotazione. È importante
prenotare l'ingresso e l'orario della Laguna Blu in anticipo poiché potrebbero
essere esauriti durante le ore di punta.
Giorno 4: Entrata ai Bagni
Naturali di Skogarbod (la laguna della foresta)
Per persona 65
Durata: Flessibile | Incluso: Ingresso e asciugamano.
Non Incluso: Costume da bagno (noleggio disponibile)
+ Trasferimenti non iclusi quotazione su richiesta.
HOTEL PREVISTI
Questo tour pernotta in hotel confortevoli in camere
con bagno privato, generalmente hotel di livello comfort. La maggior parte dei
gruppi alloggia nei seguenti hotel. Si prega di notare che questo è un elenco
consigliato di hotel e soggetto a modifiche.
Giorno 1 Hotel Klettur
Giorno 2 Hotel Örk
Giorno 3 Edda Akureyri
Giorno 4 Edda Akureyri
Giorno 5 Narfastaðir
Giorno 6 Hotel Eyvindara
Giorno 7 Hotel Skaftafell
Giorno 8 Hotel Stracta
Giorno 9 Hotel Klettur
IMPORTANTE:
• Se vi sono allergie o intolleranze alimentari o restrizioni dietetiche, si
prega di avvisare al momento della prenotazione. Se le richieste speciali sulla
dieta non sono menzionate prima del viaggio, ci possono essere dei costi
supplementari da pagare in loco
• A causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci
riserviamo il diritto di modificare gli itinerari senza preavviso qualora ne
sorgesse la necessità
• Tutte le partenze sono garantite con minimo 3 partecipanti
|
Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
|
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
|
|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
|
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
|
Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
|
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
|
Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
|
Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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