Mantova
Venezia Burano e Torcello
Itinerario
di 2 giorni con pasti a bordo e
pernottamento a Sottomarina di
Chioggia
DA MANTOVA
A VENEZIA, BURANO E TORCELLO Con pasti
a bordo e pernottamento a
Sottomarina di Chioggia -
PER GRUPPI DI 100 PAX
MIN
DA
MANTOVA A VENEZIA, BURANO,
TORCELLO - ITINERARIO DI 2
GIORNI
l'itinerario da Mantova a
Venezia viene organizzato per
gruppi di minimo 100 persone.
Non trattandosi di un servizio
di linea ma di crociere per
gruppi le date e gli itinerari
proposti variano con le
richieste che riceviamo.
I gruppi utilizzano i loro
pullman al seguito per gli
spostamenti, mentre per i
passeggeri individuali che si
aggregano al gruppo lo faranno
con mezzi propri e dove non sia
possibile utilizzarla è
possibile organizzare un pulmino
per il loro rientro con un
supplemento. ITINERARIO 1° GIORNO
Navigazione Mantova - Po -
Mantova con pranzo a bordo e
visita guidata al Centro Storico
di Mantova.
ore 10,00 - Mantova:
Ritrovo dei Signori partecipanti
a Mantova presso il pontile Navi
Andes - Lago di Mezzo. Imbarco
sulla Motonave “Andes 2000“ e
inizio della navigazione. Si
parte dai Laghi di Mantova dai
quali si ha un'inedita visione
del centro storico della città
virgiliana per poi raggiungere
la Vallazza, il paesaggio del
Mincio protetto dal WWF, una
zona umida di grande interesse
naturalistico. Si naviga il
fiume Mincio fino a Governolo
dove l'ascensore ad acqua ci
consente di abbassare la
motonave per superare il
dislivello esistente fra il
Mincio e il Po. Superata la
chiusa, si risale il corso del
Po.
Ore 12.30 Pranzo a bordo con
Desinar Mantovano:Antipasto:
fantasia di salumi mantovani,
primo piatto: risotto alla
pilota (specialità tipica),
secondo piatto: Arrosto alla
moda dei Gonzaga con patate al
forno al profumo di rosmarino,
Dolce: Torta Sbrisolona (di
produzione artigianale è il
dolce simbolo della pasticceria
mantovana), bevande Lambrusco
mantovano DOC, acqua minerale.
La navigazione offre scenari
d'incomparabile bellezza;
bisogna percorrere il Po
navigandolo per comprenderne
tutta l'attrattiva, e allora ci
si meraviglia di scoprire
quest'oasi naturale di silenzio
dove par d'essere fuori dal
mondo.
Ore 15.00: Rientro a Mantova e
visita guidata del Centro
Storico. Una passeggiata per le
strette vie e le belle piazze
medioevali offrirà la
possibilità di ammirare gli
angoli suggestivi della Mantova
cinquecentesca; una fascinosa
miscellanea di storia ed arte:
Piazza Sordello, Piazza
Broletto, Piazza Erbe, i palazzi
Bonacolsiani, la Torre della
Gabbia, il Palazzo del Podestà,
il Palazzo della Ragione, la
matildica Rotonda di S. Lorenzo
e la famosissima Basilica di S.
Andrea, capolavoro di Leon
Battista Alberti.
Ore 16.30 trasferimento con la
Vs. auto nelle vicinanze di
Fusina-Venezia per la cena ed il
pernottamento in Hotel ***.
SECONDO GIORNO: VENEZIA E LE
ISOLE
Ore 08.30: imbarco dei Signori
partecipanti a bordo della
motonave presso il pontile
comunale di Fusina - Venezia.
Navigazione lungo il canale di
Vittorio Emanuele III sino a
giungere il canale della
Giudecca ammirando le magnifiche
chiese di Venezia, tra le più
importanti: la Chiesa del
Redentore, la Chiesa delle
Zittelle e la maestosa Chiesa di
Santa Maria della Salute.
D'incanto vi apparirà il bacino
di San Marco.
La navigazione privilegerà la
visione della famosa Piazza con
il suo omonimo campanile, il
Palazzo Ducale, il Ponte dei
Sospiri e tutta la Riva dei
Sette Martiri fino ai giardini
di Sant'Elena, famosi per la
Biennale. Costeggeremo
l'arsenale, antico cantiere
navale che costruiva la flotta
militare veneziana fin dai tempi
delle crociate.
Arrivo a TORCELLO, antica
Turricellum (piccola Torre),
isola che si estende tra barene,
gheppi e falasche, dove sarà
effettuata la sosta per la
visita facoltativa della
cattedrale di Santa Maria
Assunta che conserva gli antichi
mosaici di scuola veneto -
bizantina del XII e XIII sec.
(ingesso 4,00 p.p.), la Chiesa
di Santa Fosca e l'Oratorio di
S. Marco.
Partenza per BURANO,
piccolo villaggio di pescatori
estremamente pittoresco, famoso
nel mondo per le mille case
colorate e la millenaria
tradizione della lavorazione del
merletto, visita dell'isola.
Ore 13.00: la cucina di bordo vi
preparerà il pranzo a base di
pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini
alla frutta, antipasto di
Gamberetti e Alici Marinate,
primo piatto Pasta alla
Marinara, secondo piatto Fritti
misti di Pesce, contorno Verdure
miste di stagione, bevande Vino
e Acqua a volontà, Frutta,
Caffè, coperto e servizio.
Dopo
pranzo, arrivo a MURANO, l'isola
del vetro soffiato. Entrerete in
una vetreria per ammirare
quest'antica arte commentata da
un esperto maestro vetrario.
Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina,
sbarco dei partecipanti e
termine dei servizi.
Minimo 100 Pax - quota
di partecipazione
La quota comprende:
navigazione Mantova - Po -
Mantova, commento a bordo e
pranzo a bordo con menù sopra
indicato, visita guidata al
centro storico di Mantova,
sistemazione in hotel *** in
camere doppie con trattamento HB
cena con antipasto 2 primi
secondo contorno dessert acqua e
vino , navigazione delle Isole
di Venezia come da programma,
l'accompagnatrice e il pranzo a
bordo.
La quota non comprende:
I trasferimenti con l'auto e i
relativi servizi accessori
correlati ad esso (pedaggi,
parcheggi,ZTL, per tutta la
durata del soggiorno,
supplemento camera singola:
18,00 per persona, per notte
(fino a 3 camere); 32,00 per
persona, per notte (dalla 4°
camera in poi), - gli eventuali
ingressi ai musei Tariffe
indicate nel programma), le
mance, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non
espressamente menzionato nella
voce “La quota comprende“.
VENEZIA E LE ISOLE
Ore
08.30: imbarco dei Signori
partecipanti a bordo della
motonave presso il pontile
comunale di Fusina - Venezia. Navigazione lungo il canale di
Vittorio Emanuele III sino a
giungere il canale della
Giudecca ammirando le magnifiche
chiese di Venezia, tra le più
importanti: la Chiesa del
Redentore, la Chiesa delle
Zittelle e la maestosa Chiesa di
Santa Maria della Salute.
D'incanto vi apparirà il bacino
di San Marco. La navigazione
privilegerà la visione della
famosa Piazza con il suo omonimo
campanile, il Palazzo Ducale, il
Ponte dei Sospiri e tutta la
Riva de i Sette Martiri fino ai giardini
di Sant'Elena, famosi per la
Biennale. Costeggeremo
l'arsenale, antico cantiere
navale che costruiva la flotta
militare veneziana fin dai tempi
delle crociate. Arrivo a TORCELLO, antica
Turricellum (piccola Torre),
isola che si estende tra barene,
gheppi e falasche, dove sarà
effettuata la sosta per la
visita facoltativa della
cattedrale di Santa Maria
Assunta che conserva gli antichi
mosaici di scuola veneto -
bizantina del XII e XIII sec.
(ingesso 4,00 ! p.p.), la Chiesa
di Santa Fosca e l'Oratorio di
S. Marco. Partenza per BURANO, piccolo
villaggio di pescatori
estremamente pittoresco, famoso
nel mondo per le mille case
colorate e la millenaria
tradizione della lavorazione del
merletto, visita dell'isola. Ore 13.00: la cucina di bordo vi
preparerà il pranzo a base di
pesce, servito al tavolo, con il
seguente menù: aperitivo Bellini
alla frutta, antipasto di
Gamberetti e Alici Marinate,
primo piatto Pasta alla
Marinara, secondopiatto Fritti
misti di Pesce, contorno Verdure
miste di stagione, bevande Vino
e Acqua a volontà, Frutta,
Caffè, coperto e servizio.
Dopo pranzo, arrivo a MURANO,
l'isola del vetro soffiato.
Entrerete in una vetreria per
ammirare quest'antica arte
commentata da un esperto maestro
vetrario. Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina,
sbarco dei partecipanti e
termine dei servizi.
Quota di partecipazione
individuale (Min. 100 pax)
La quota comprende:
navigazione navigazione delle
Isole di Venezia come da
programma, l'accompagnatrice ,e il pranzo a bordo.
La quota non comprende:
I trasferimenti con l'auto e i
relativi servizi accessori
correlati ad esso (pedaggi ,
parcheggi,ZTL, per tutta la
durata del soggiorno, hotel ***
servizio B.B. nei dintorni di
Fusina ! 50.00 p.p a notte, supplemento camera singola: !
18,00 per persona, per notte
(fino a 3 camere); extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
menzionato nella voce “La quota
comprende“.
RICHIEDI CONFERMA TARIFFE GRUPPI E DISPONIBILITÀ
In casi particolari è possibile prenotarte anche individuali!
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni; c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Sezione III Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante. 3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione. 2. I dati possono essere:
a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere; g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7. 2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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