Dagli
aironi del Mincio ai fenicotteri
rosa del Delta Itinerario di 2 giorni
nella natura - da Mantova a Comacchio
Dagli
aironi del Mincio ai fenicotteri
rosa del Delta Itinerario
di 2 giorni nella natura
DA
MANTOVA ALLE VALLI DI COMACCHIO
- PER GRUPPI
Dall'incanto di Mantova, città
d'acqua al verde Mincio, al Po e
fino a Comacchio, la “ Piccola
Venezia“ del Delta, con lo
spettacolo dei fenicotteri rosa,
dei casoni, delle valli da
pesca.
PRIMO
GIORNO : A TAVOLA SUL FIUME DEI
POETI
Navigazione Mantova - Po -
Mantova con pranzo a bordo e
visita guidata al Centro Storico
di Mantova. Ore 10.00 :
Ritrovo dei Signori partecipanti
a Mantova presso il pontile Navi
Andes - Lago di Mezzo. Imbarco
sulla Motonave “Andes 2000“ e
inizio della navigazione. Si
parte dai Laghi di Mantova dai
quali si ha un'inedita visione
del centro storico della città
virgiliana per poi raggiungere
la Vallazza, il paesaggio del
Mincio protetto dal WWF, una
zona umida di grande interesse
naturalistico. Si naviga il
fiume Mincio fino a Governolo
dove l'ascensore ad acqua ci
consente di abbassare la
motonave per superare il
dislivello esistente fra il
Mincio e il Po. Superata la
chiusa, si risale il corso del
Po. Ore 12.30
Pranzo a bordo con Desinar
Mantovano:Antipasto: fantasia di
salumi mantovani, primo piatto:
risotto alla pilota (specialità
tipica), secondo piatto: Arrosto
alla moda dei Gonzaga con patate
al forno al profumo di
rosmarino, Dolce: Torta
Sbrisolona (di produzione
artigianale è il dolce simbolo
della pasticceria mantovana),
bevande Lambrusco mantovano DOC,
acqua minerale.
La navigazione offre scenari
d'incomparabile bellezza;
bisogna percorrere il Po
navigandolo per comprenderne
tutta l'attrattiva, e allora ci
si meraviglia di scoprire
quest'oasi naturale di silenzio
dove par d'essere fuori dal
mondo. Ore 15.00:
Rientro a Mantova e visita
guidata del Centro Storico. Una
passeggiata per le strette vie e
le belle piazze medioevali
offrirà la possibilità di
ammirare gli angoli suggestivi
della Mantova cinquecentesca;
una fascinosa miscellanea di
storia ed arte: Piazza Sordello,
Piazza Broletto, Piazza Erbe, i
palazzi Bonacolsiani, la Torre
della Gabbia, il Palazzo del
Podestà, il Palazzo della
Ragione, la matildica Rotonda di
S. Lorenzo e la famosissima
Basilica di S. Andrea,
capolavoro di Leon Battista
Alberti. Ore 16.30
trasferimento
con la Vs.
auto nelle vicinanze di
Ferrara per la cena libera ed il
pernottamento in Hotel ***.
SECONDO GIORNO: FERRARA LA
CITTA' ESTENSE E COMACCHIO CON I
SUOI INGANNI Ore 09.30:
sveglia e prima colazione. Ore 10.35:
Visita libera alla città di
Ferrara, che ebbe origine
nell'VIII secolo come baluardo
difensivo sulle sponde del fiume
Po si è sviluppata attraverso i
secoli, raggiungendo il massimo
splendore sotto la Signoria
Estense.
Gli edifici e le strade della
città ricordano i diversi
periodi della sua storia: dai
vicoli del borgo medievale si
passa agli ampi spazi delle vie
e piazze del Rinascimento per i
quali la città vanta il
riconoscimento dell'Unesco come
Città Patrimonio dell'Umanità
imbarco sulla motonave e quindi
navigazione sul naviglio del
Brenta Ore 12.30:
Pranzo libero nella città di
Ferrara al termine
trasferimento con la Vs. auto a
Comacchio Ore 15:00 Circa
arrivo a Comacchio per la visita
libera del suo centro storico è
il più originale ed affascinante
del Delta del Po. Erede
dell'antica Spina, a lungo
contesa da ferraresi e
ravennati, da Papi e Imperatori,
ha origini antichissime: sorse
infatti agli albori del Medioevo
su tredici isolotti e fondò
esclusivamente sull'acqua il
proprio sviluppo urbano ed
economico. Pesca, vallicoltura,
produzione del sale furono la
fonte della sua floridezza e
anche dei suoi rovesci, a causa
dei conflitti che la opposero a
Venezia. Oggi rimane una città
dalle caratteristiche
architettoniche intatte ed
uniche, una città di canali, di
palazzi e di ponti monumentali. Ore 17.00:
Trasferimento con la Vs. auto a
stazione Stazione di pesca Foce
per la navigazione delle valli
che consentirà la visita ai
"Casoni" di valle: Coccalino,
Pegoraro e alla stazione di
pesca Serilla. I Casoni, erano
le strutture di pesca o di
vigilanza che consentivano
l'organizzazione delle attività
vallive: riportati all'antico
impianto conservano al loro
interno strumentazioni e
suppellettili utili alla pesca e
le testimonianze della vita di
valle. L'escursione permetterà
di scivolare in barca lungo i
canali interni dello specchio
vallivo su un circuito circolare
che, sulla via del ritorno,
prevederà la navigazione in
valle aperta, dove non si potrà
fare a meno di farsi coinvolgere
dallo spettacolo di una flora ed
una fauna in completa libertà.
Il tour nelle Valli, della
durata di circa due ore, darà la
possibilità di conoscere uno
straordinario sito naturalistico
dichiarato dall'Unione Europea
"Sito di Interesse Comunitario"
e "Zona di protezione speciale"
per la conservazione degli
uccelli.
Quota di partecipazione
individuale :
La quota comprende:
la navigazione Mantova - Po -
Mantova, commento e pranzo a
bordo con menù sopra indicato,
visita guidata al centro storico
di Mantova, la navigazione delle
Valli di Comacchio, la
sistemazione in hotel *** ( in
camere doppie con trattamento
BB) La quota non comprende:
i trasferimenti in auto. gli
eventuali costi accessori
correlati ad essi (pedaggi,
parcheggi,ZTL,) per tutta la
durata del soggiorno,
supplemento camera singola:
18,00 per persona, per notte
(fino a 3 camere); 32,00 per
persona, per notte (dalla 4°
camera in poi), le mance, gli
extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente
menzionato nella voce “La quota
comprende“.
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In casi particolari è possibile prenotarte anche individuali!
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni; c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Sezione III Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante. 3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione. 2. I dati possono essere:
a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere; g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7. 2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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