Australia Essenziale
Minimo 2 partecipanti - Durata: 9 giorni / 8 notti in
lingua italiana
Un itinerario semplice che tocca le località più popolari
dell'Australia, con la possibilità di fare una bella estensione mare sia in
Australia che alle Fiji, in Nuova Caledonia, in Polinesia od in altra
destinazione dell'immenso Oceano Pacifico.
Tipo di viaggio: di gruppo a date fisse con guide locali bilingue
italiano/spagnolo.

ITINERARIO: Sydney - Ayers Rock - Cairns (La Grande Barriera Corallina)
Periodo consigliato: tutto l'anno -
Calendario arrivi a Sydney:
PROGRAMMA
1° giorno: Sydney - arrivo
Arrivo all'aeroporto di Sydney dove sarete accolti da una guida parlante
italiano e trasferiti al vostro hotel con un veicolo privato.
Resto della giornata a disposizione
2° giorno: Sydney (B/L/-)
Colazione inclusa.
Pranzo incluso.
Partenza dal vostro hotel per una visita della città di Sydney con la vostra
guida parlante italiano/spagnolo.
Mattinata dedicata alla visita della città e quartieri residenziali limitrofi.
Sydney è una delle icone d'Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali
incomparabili, come la sua baia e le moltissime spiagge come Mainly o Bondi,
zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo ed
uno splendido giardino botanico.
Nel corso della mattinata visiteremo a zona dei Rocks, area di grande bellezza e
vitalità da cui si gode un ottimo panorama dell'Opera House e dell'Harbour
Bridge; il quartiere di Kings Cross e Bondi Beach, la famosa spiaggia di sabbia
dorata punto di ritrovo per gli appassionati di sole e di surf.
Al termine del tour effettueremo la crociera nella Baia di Sydney con pranzo a
bordo.
Dopo la crociera rientro a piedi per proprio conto in hotel.
Possibilità di visitare in inglese la Torre di Sydney, il Wildlife World e
l'Acquario (non inclusi).
3° giorno: Sydney (B/-/-)
Colazione inclusa.
Giornata a disposizione per il relax e per le attività individuali.
4° giorno: Sydney - Ayers Rock (B/-/-)
Colazione inclusa.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Ayers Rock. (trasferimento senza
guida)
All'arrivo trasferimento in hotel con lo shuttle bus. Nel pomeriggio escursione
alla base del monolito e visita del Centro Culturale Aborigeno. Al termine,
tramonto con vista dell'Uluru accompagnati da canapè e un bicchiere di vino.
5° giorno: Ayers Rock (B/-/D)
Colazione inclusa.
Di prima mattina incontro con la vostra guida locale e trasferimento all'Uluru
per godere dei magnifici colori dell'alba. Proseguimento ai Monti Olgas per
ammirare le 36 magiche cupole con passeggiata guidata alla Gola Walpa.
Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento in un luogo speciale nel
deserto per la cena Sound of Silence“, durante la quale si assisterà
all'osservazione del cielo stellato (tempo permettendo) con la presenza di un
astronomo. Al termine, trasferimento in hotel.
6° giorno: Ayers Rock - Cairns (B/-/-)
Colazione inclusa.
Trasferimento in aeroporto con lo shuttle bus e partenza per Cairns.
Arrivo a Cairns e trasferimento in hotel.
7° giorno: Cairns (La Grande Barriera Corallina)(B/L/-)
Colazione inclusa.
Escursione di intera giornata alla Gran Barriera Corallina con pranzo buffet
incluso.
La Grande Barriera Corallina: duemilatrecento chilometri di “reef“ tutto da
esplorare in un susseguirsi di incontri e di colori. Ci vorrebbe una vita intera
per visitarla tutta ma una crociera permetterà di apprezzare al meglio
quest'angolo di rara bellezza. La Barriera Corallina è famosa in tutto in mondo
per la quantità di pesci presenti e per la grandezza dei suoi coralli. Tutti i
2000 chilometri che la compongono sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO e grazie a questo e all'accortezza del governo australiano i suoi
fondali godono di ottima salute.
8° giorno: Cairns (B/L/-)
Colazione inclusa.
Escursione di intera giornata alla Foresta Pluviale di Wooroonooran con pranzo
incluso.
Il Parco Nazionale di Wooroonooran si trova a circa mezz'ora di macchina a sud
di Cairns, lontano dalle zone più frequentate dal turismo. Offre una magnifica
ed inviolata foresta pluviale, patrimonio dell'umanità, e possiede uno dei più
spettacolari passaggi aerei (passerella sospesa) sulla foresta pluviale.
Quest'area di incomparabile bellezza include le due montagne più alte del
Queensland, fiumi, cascate, piscine naturali e alcune delle foreste più
lussureggianti ed antiche del mondo. Oltre all'aspetto informativo questa
meravigliosa esperienza nella foresta tropicale vi regalerà una giornata
divertente e ricca di fascino.
9° giorno: Cairns - partenza (B/-/-)
Colazione inclusa.
Trasferimento dal vostro hotel all'aeroporto di Cairns con un veicolo privato.
Partenza per il rientro in Italia o per la prossima meta del vostro viaggio.
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE VALIDE FINO AL
I voli e le tasse aeroportuali sono valori indicativi per una
valutazione globale del costo da un minimo ad un massimo. Non tengono quindi
conto di offerte speciali e/o disponibilità reali. Per una quotazione accurata
contattateci.
PER PERSONA IN DOPPIA Quote ...a partire da
Supplementi
Costo indicativo dei voli in classe economica, a partire da (variazioni in base
a stagionalità e disponibilità) 1.450
Tasse aeroportuali, a partire da (variazioni sino ad emissione biglietto e a
seconda del vettore utilizzato) 270
Riduzioni
Riduzione per persona in camera tripla su richiesta
Quota assicurativa e spese pratica Include anche
assicurazione sanitaria bagaglio, ass. rischio zero.
Cambi applicati 1 EURO = AUD
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un
adeguamento dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
La quota comprende
• Visto elettronico per l'Australia (gratuito se di nostra emissione solo per i
cittadini italiani)
• L'assicurazione per l'assistenza medica (sino a 10.000), il rimpatrio
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino a 1.000), con possibilità di
integrazione
• La polizza viaggi "Rischio Zero"
• Kit da viaggio GoAustralia e materiale informativo
• Sistemazione negli hotel indicati
• Tutte le prime colazioni
• Altri pasti inclusi come da programma
• Guide locali parlanti italiano/spagnolo
• Tutti i trasferimenti e visite con veicolo privato ad eccezione di Ayers Rock
• Crociera del Sydney Harbour (non privata)
• Escursione Sunset & Sunrise ad Ayers Rock incluso le tasse di ingresso al
parco
• Escursione in barca alla Great Barrier Reef (non privata)
• Escursione alla foresta Wooroonooran
Su tutte le nostre partenze garantite è inclusa la seguente
assicurazione, o similare, che comprende il rischio annullamento
La quota non comprende
• Assicurazioni integrative (vedi tabella sul sito o nel catalogo)
• Tutti i voli in classe economica, franchigia bagaglio inclusa (variabile da
vettore a vettore)
• Pasti e bevande se non indicati nel programma
• Mance ed extra in genere
• Accesso immediato alla camera in hotel a Sydney il giorno d'arrivo prima delle
15.00hrs (pre-registation)
• Rilascio delle camere in hotel dopo le 10.00am (day-use)
• Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione
• Quanto altro non espressamente indicato ne la quota comprende od altrove nel
programma
HOTEL PREVISTI:
Sydney: Travelodge Wynyard o similare***
Ayers Rock: Desert Gardens Hotel o similare****
Cairns: Novotel Oasis Resort o similare****
HOTEL PREVISTI OPZIONE GOLD:
Sydney: Four Points By Sheraton o similare****
Ayers Rock: Desert Gardens Hotel o similare****
Cairns: Pacific Hotel o similare****
GUIDE & PARTECIPANTI:
Guide locali bilingue parlanti italiano/spagnolo
Numero di partecipanti minimo: 2 pax
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Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
|
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
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Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
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Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
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Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
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Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
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Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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