1 giorno: BUCAREST (20 km) Arrivo all’aeroporto di
Bucarest. Trasferimento nell’albergo. Prima della cena, giro panoramico
della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza
dell’Università. Cena in ristorante a Bucarest. Pernottamento presso
l’hotel CONTINENTAL FORUM 4* / MERCURE
CITY CENTER 4* / NOVOTEL CITY CENTER 4* / CAPITAL PLAZA 4*,
a Bucarest.
2 giorno: BUCAREST – SIBIU (270 km) Dopo la
colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il
Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici
e d'arte più antichi in Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva
destra del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico bizantino
sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in
fasce alterne di mattoni e grossi blocchi di pietra. Pranzo in
ristorante sul percorso. Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura
nel 2007. Visita guidata del centro storico della citta di Sibiu, la
capitale europea, nota all’epoca per il suo sistema di fortificazione
considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta
muraria della quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà
ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città i tetti con
"gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e
la imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec. la quale
conserva un particolare affresco che presenta Gesù in 7 immagini
differenti. La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il più
grande della Romania, 10.000 canne. Cena tipica della regione, a Sibiel,
dai contadini, con menu tradizionale e bevande incluse. Pernottamento
presso l’hotel CONTINENTAL FORUM 4* /
MERCURE ARSENAL 4*, a Sibiu.
3 giorno:
SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA (230 km) Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara.
Sosta a Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che
fu per tutto il secolo XVI un importante mercato e sede vescovile
luterana fino al secolo scorso. Visita della chiesa fortificata di
Biertan, costruita nel punto più alto del villaggio, nel secolo XIV,
come una basilica a sala in stile gotico, circondandola poco dopo di una
cinta muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in
ristorante sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre
Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata
della più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania;
la citta fa parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Risale in gran
parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione
affrettatamente eretta dopo le distruzioni tatare del 1241. Si
conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei fabbri,
torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei
pellai, torre dei ramai, ecc. Il più bello e conosciuto monumento della
città e la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e
fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Strada per arrivare a
Bistrita. Breve giro panoramico della città di Targu Mures, citta
rinomata per le sue piazze circondate da begli edifici dell’epoca della
Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della
Cultura. Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento presso
l’hotel GRAND HOTEL COROANA 4*
a Bistrita.
4 giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA
– RADAUTI (200 km) Dopo la prima
colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando il Passo
Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri
della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà
dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello
della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la
chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in
ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero di
Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato
esternamente seguita della visita del monastero di Suceviţa (1582-84)
rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i
ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo,
oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Arrivo a
Radauti. Cena e pernottamento a Radauti presso
hotel GERALD’S 4*.
5 giorno:
RADAUTI – LE GOLE DI BICAZ – MIERCUREA CIUC (350 km) Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc.
Visita del monastero Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo museo,
che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia anche per i
suoi laboratori dove potrete vedere all’interno di essi il lavoro delle
suore. Passaggio della catena dei Carpati, attraversando le Gole di
Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo di 10 km, formato da rocce
calcaree mesozoiche alte di 300-400 m, passando accanto il Lago Rosso,
lago originato dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento di un
monte, nel 1837; dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio si
raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della
Transilvania. Cena e pernottamento presso
hotel FENYO 3*.
6 giorno:
MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN – SINAIA (165 km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Giunti a Brasov e
visita a piedi del centro storico di una delle più affascinanti località
medioevali della Romania, nel corso della quale si potrà ammirare il
centro storico con la Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più
grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della
città con i bastioni delle corporazioni e le porte Ecaterina e Schei. La
Porta di Caterina e la Porta Schei facevano parte delle fortificazioni
medievali di Brasov. Garantivano l'accesso alla fortezza dal lato
sud-ovest, da Schei. La Porta di Caterina era una delle porte originarie
della Cittadella di Brasov. Tre secoli dopo fu sostituita dalla Porta
Schei. Di tutte le porte della Cittadella di Brasov, la Porta di
Caterina e la Porta di Schei sono le uniche rimaste in piedi fino a
oggi. La Porta di Caterina e la Porta Schei furono costruite in periodi
diversi. La Porta di Caterina risale al XVI secolo, mentre la Porta
Schei fu costruita nel XIX secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula,
uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal
cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. In
serata arrivo a Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota
località montana della Romania. Cena e pernottamento a Sinaia presso
hotel ALEXANDRION EXPERIENCE 4*.
7 giorno: SINAIA - BUCAREST (150 km) Dopo la
prima colazione in hotel, visita del Castello Peles, residenza estiva
del Re Carlo I, dove potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi,
fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale
romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali,
i gloriosi edifici “Bell’Époque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la
Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università e visitando il
Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il
Pentagono di Washington. Cena in ristorante con bevande incluse e
spettacolo folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso
hotel CONTINENTAL FORUM 4* / MERCURE CITY
CENTER 4* / NOVOTEL CITY CENTER 4* / CAPITAL PLAZA 4*.
8 giorno: BUCAREST (20 km) Prima colazione in
hotel. Tempo a disposizione* e trasferimento in aeroporto per il rientro
in Italia. Fine dei nostri servizi.
*Escursione
opzionale (per l’ottavo giorno del tour, volo permettendo):
35 Euro/pax da prenotare e pagare in loco
Visita del Palazzo Primaverili, la Casa della
famiglia Ceausescu, che si trova in uno dei più belli quartieri della
città, dove, all’interno si può vedere come viveva la famiglia del
dittatore romeno. La residenza è stata costruita dopo l’avvento al
potere nel 1965 di Nicolae Ceausescu. Poi dopo la destituzione e il
tragico finale, con i due coniugi che vennero uccisi a colpi di fucile
il 25 dicembre del 1989, l’abitazione fu chiusa. La
tariffa include: trasporto in mezzo in funzione del numero dei
partecipanti, assistenza guida in italiano ed il costo dell’ingresso al
museo menzionato.
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Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
|
|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
|
Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
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Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
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Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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