Non ci sono riduzioni per bambini.
Sempre più hotel in UK stanno diminuendo il numero di camere triple (con
aggiunta letto) per una ragione di spazio.
In generale ci potrebbero essere hotel che permettono che il bambino condivida
il letto con due adulti, ma per ragioni di sicurezza e comfort molti hotel non
stanno più permettendo neanche questo. Nel caso ci sia una famiglia, con bimbo,
sarà necessario prenotare una doppia + una camera singola - e in questo
caso il bambino pagherà come un adulto
* Supplemento singola: si
applica alle prime 5 camere singole prenotate.
• Supplemento aggiuntivo (DUS) per camera singola: Una volta esaurite le prime 5
singole, per ogni camera prenotata successivamente sarà previsto un supplemento
extra di 353 per persona, che si somma al "supplemento camera singola"
standard.
• Camere triple non disponibili.
SCONTO DEL 3% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO
LA TARIFFA COMPRENDE
• 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con
servizi privati
• Prima colazione scozzese in hotel dal giorno 2 al giorno 8
• 3 cene di 3 portate in hotel dal giorno 3 al 6 (le cene dei giorni 1, 2 e 7
sono libere)
• Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 6 e secondo il
programma
• Guida parlante italiano per dal giorno 2 al giorno 6 secondo il programma
• Guida parlante italiano per mezza giornata di tour a piedi a Edimburgo il
giorno 7.
• Ingressi: Passaggio in traghetto l'Isola di Bute a/r, Mount Stuart, Crociera
Loch Lomond, Passaggio in Traghetto Mallaig - Armadale sola andata, Eilean Donan
Castle (photo stop), Urquhart Castle, Degustazione di Whisky, Dunnottar Castle
(photo stop), Glamis Castle, Edinburgh Castle
• Set di auricolari per tutta la durata del viaggio
• Servizi e tasse ai prezzi correnti
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HOTEL SUGGERITI O SIMILARI
Le descrizioni possono essere fornite su richiesta.
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Località
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Hotel (o
similari)
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Notti
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Glasgow
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Ibis Styles
/ Ibis o
similare
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2
notti - BB
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Fort William
area
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Alexandra Hotel
/ Cruachan
Hotel /Ben
Nevis /
Muthu Ben
Doran o similare
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1
notte
|
Inverness
Area
|
Royal Highland
/ Columba
Hotel /
Craigmonie Hotel
o similare
|
1
notte
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Aberdeen
Area
|
Copthorne Aberdeen
/ Park
Inn /
Moxy Hotel
/ Village
Hotel o similare
|
1
notte
|
Edimburgo
|
Moxy Fountainbridge
/ Mercure
Haymarket /Premier Inn
/ Yotel Hotel o
similare
|
2
notti - BB
|
NOTTI EXTRA PRE/ POST TOUR (SU RICHIESTA)
È possibile prenotare su richiesta delle notti extra all'inizio o alla
fine del tour.
I costi e la disponibilità sono soggetti a riconferma al momento della
prenotazione. Non è garantito che vengano prenotate nello stesso hotel di
inizio/fine tour.
SUPPLEMENTI PER TRANSFERS AEROPORTUALI PER IL PRIMO E ULTIMO GIORNO
I trasferimenti aeroportuali da/per gli aeroporti di Londra non sono inclusi nel
pacchetto. Tutti i transfer si intendono con auto con autista che si farà
trovare presso la reception dell'hotel nel giorno e orario indicati della
conferma della prenotazione.
Le prenotazioni dei trasferimenti devono essere effettuate almeno con 4
settimane di anticipo rispetto alla data di viaggio dei clienti, per evitare
costi maggiorati.
Nota: gli autisti non parlano la lingua italiana.
Non è prevista assistenza in lingua italiana all'arrivo o partenza
PREZZO PER AUTOVETTURA PER
TRATTA
|
Auto
max 3
pax
|
Auto
max 8
pax
|
Prezzi per
transfer e per
tratta o
viceversa
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DALL'AEROPORTO DI
GLASGOW
INTERNATIONAL AL
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centro di
Glasgow
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149
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212
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centro di
Edimburgo
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306
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376
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DALL'AEROPORTO DI
EDIMBURGO
AL
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centro di
Edimburgo
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149
|
212
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centro di
Glasgow
|
306
|
376
|
Per i transfer richiesti tra
le 22:00 e le 05:59 si applicherà un supplemento di 55 per tratta
Per i transfer richiesti tra le 22:00 e le 05:59 si
applicherà un supplemento di 95.00 per tratta
POLITICA DI CANCELLAZIONE
• Fino a 28 giorni prima della partenza non ci sono costi
• Da 27 a 14 giorni prima della partenza - 50% di penale per cancellazione
• Da 13 a 0 giorni prima della partenza - 100% di penale per cancellazione
• No Show - 100% di penale per cancellazione
MANCE
Le mance non sono incluse nelle nostre quotazioni. Si desidera tuttavia far
notare che nel Regno Unito è ormai prassi consolidata lasciare le mance e
consigliamo perciò di dare £2.00 per persona al giorno per l'autista e £2.00 per
persona al giorno per la guida per un tour di 8 giorni.
IMPORTANTE!
REQUISITI
DI INGRESSO PER I VIAGGIATORI
Requisiti di ingresso per i
viaggiatori nel Regno Unito
L'ETA (Autorizzazione Elettronica di Viaggio) viene
implementata in due fasi:
I cittadini non europei idonei potranno richiederla in anticipo a partire dal 27
novembre 2024 e avranno bisogno di un'ETA per viaggiare nel Regno Unito a
partire dall'8 gennaio 2025.
I cittadini europei idonei potranno richiederla a partire dal 5 marzo 2025 e
avranno bisogno di un'ETA per viaggiare nel Regno Unito a partire dal 2 aprile
2025.
Requisiti di ingresso per i viaggiatori nel Regno Unito:
Dopo la Brexit, i requisiti di ingresso per i cittadini dell'UE (Unione
Europea), dello SEE (Spazio Economico Europeo) e della Svizzera sono cambiati.
Dal 2 aprile 2025, i viaggiatori provenienti da questi paesi avranno bisogno di
un'Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA) per entrare nel Regno Unito.
Questa potrà essere richiesta solo online dal viaggiatore, al costo di 10,00
GBP, a partire dal 5 marzo 2025. Per la richiesta è necessario un
passaporto valido.
L'ETA sarà valida per 2 anni e sarà collegata al passaporto utilizzato durante
la richiesta. Se il viaggiatore ottiene un nuovo passaporto, dovrà richiedere
una nuova ETA. È responsabilità del viaggiatore assicurarsi di avere tutti i
documenti richiesti per l'ingresso.
Per ulteriori informazioni, visitare: Richiedere un'autorizzazione elettronica
di viaggio (ETA) - GOV.UK (
https://www.gov.uk/ ).
  
Itinerario
GIORNO 1: ARRIVO IN SCOZIA - GLASGOW
Trasferimento dall'aeroporto in Scozia all'hotel (non incluso nella tariffa).
Cena libera. Pernottamento in hotel a Glasgow
GIORNO 2: GLASGOW - ISOLA DI BUTE - MOUNT STUART
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con guida e pullman e partiremo per
l'Isola di Bute, una delle perle nascoste della Scozia. Faremo una breve
traversata in traghetto e, una volta sull'isola, visiteremo Mount Stuart, una
straordinaria villa in stile gotico vittoriano circondata da giardini
pittoreschi. Questo palazzo è rinomato per la sua storia affascinante,
l'architettura opulenta e gli interni riccamente decorati. Potremo esplorare le
stanze magnificamente conservate e passeggiare nei giardini, godendo della pace
e della bellezza dell'ambiente circostante. Nel pomeriggio, rientreremo a
Glasgow per una breve esplorazione della città. Sarà il momento ideale per
scoprire alcuni dei monumenti principali come George Square o dedicarsi a un po'
di shopping al centro. Cena libera con tante opzioni di ristoranti tipici tra
cui scegliere.
Pernottamento: Hotel a Glasgow.
NB: In caso di problemi tecnici
o maltempo, è possibile che il traghetto venga cancellato. In questo caso
offriremo la seguente alternativa: Tour panoramico di Glasgow e Kelvingrove
Museum.
GIORNO 3: LOCH LOMOND BOAT TOUR - GLENCOE
Dopo colazione, incontro con guida e pullman e lasceremo Glasgow per dirigerci
verso il magnifico Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna
continentale. Parteciperemo a un'incantevole crociera in barca, che ci
permetterà di ammirare le acque scintillanti e i panorami incantevoli del Parco
Nazionale del Trossachs. Dopo il tour in barca, continueremo il viaggio
attraverso Glencoe, una delle valli più spettacolari e cariche di storia della
Scozia. Questo paesaggio montano è stato teatro di battaglie storiche e offre
vedute mozzafiato di montagne imponenti e vallate suggestive. Avremo tempo per
fermarci e fare foto lungo il tragitto, catturando la bellezza di questa
regione.
Cena e pernottamento: Hotel nell'area della costa ovest.
GIORNO 4: ISOLA DI SKYE - CASTELLO DI EILEAN DONAN - LOCH NESS -
INVERNESS
Dopo la colazione, incontro con guida e pullman e ci dirigeremo in traghetto
verso la maestosa Isola di Skye, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e la
natura incontaminata. L'isola offre scenari da cartolina, con montagne,
scogliere e villaggi pittoreschi. Dopo aver esplorato Skye, faremo una fermata
fotografica dell'iconico Castello di Eilean Donan, uno dei castelli più
fotografati al mondo, che sorge su un isolotto collegato da un ponte di pietra.
Lungo il tragitto, ammireremo le suggestive vedute del lago Ness, prima di
arrivare a Inverness, capitale delle Highlands. Cena e pernottamento: Hotel a
Inverness o dintorni.
NB: In caso di problemi tecnici
o maltempo, è possibile che il traghetto venga cancellato. In questo caso
l'accesso e il rientro da Skye avverrà attraverso il ponte, allungando le
tempistiche della giornata.
GIORNO 5: INVERNESS - URQUHART CASTLE - DISTILLERIA DI WHISKY - ABERDEEN
Dopo colazione, incontro con guida e pullman partenza per il Loch Ness, lago
profondo, scuro e stretto che si estende per 37 Km tra Inverness e Fort Augustus
diventato famoso per il suo misterioso abitante!
Visita al castello di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre
splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu saccheggiato
ripetutamente e ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto
saltare in aria per impedire ai giacobiti di servirsene.
Proseguiremo per Inverness, una città vibrante con un carattere unico. Qui
avremo del tempo libero per esplorare la città, passeggiando lungo il fiume Ness
o visitando il mercato locale per acquistare souvenir e prodotti artigianali.
Dopo la visita, continueremo verso una distilleria di whisky, dove scopriremo
l'antico processo di distillazione del whisky scozzese e potrai degustare alcune
delle migliori varietà locali.*
Il tour proseguirà verso Aberdeen, la "Città di Granito", conosciuta per la sua
architettura caratteristica e i giardini curati.
Cena e pernottamento: Hotel ad Aberdeen o dintorni.
*la visita della distilleria
potrebbe essere spostata ad un altro giorno in base alla disponibilità
GIORNO 6: DUNNOTTAR CASTLE - GLAMIS CASTLE - EDIMBURGO
Dopo colazione, incontro con guida e pullman e partiremo per una sosta
fotografica del maestoso Castello di Dunnottar, una fortezza medievale che si
erge su un promontorio roccioso affacciato sul Mar del Nord. Il castello offre
viste panoramiche spettacolari ed è immerso in un'atmosfera storica unica.
Proseguimento verso Edimburgo e sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di
Angus dove visiteremo il magnifico Castello di Glamis. Il Castello di Glamis fu
la residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell'attuale
regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, la Principessa Margaret
d'Inghilterra, nacque proprio in questo castello. Più tardi, faremo una sosta
per foto ai celebri ponti sul Firth of Forth, un'impressionante opera
d'ingegneria che unisce Edimburgo alla regione del Fife.
Cena libera e pernottamento: Hotel a Edimburgo o dintorni.
GIORNO 7: EDIMBURGO - EDINBURGH CASTLE
Colazione in hotel incontro con la guida e proseguimento della visita panoramica
guidata di Edimburgo a piedi. Visita del Castello di Edimburgo al termine della
visita panoramica (questa visita si effettuerà senza guida accompagnatrice).
Pomeriggio libero a disposizione per lo shopping o le visite individuali.
Cena libera. Pernottamento in hotel a Edimburgo.
GIORNO 8: PARTENZA
Partenza dall'hotel di Edimburgo verso l'aeroporto in autonomia o con transfer
privato (da prenotare in anticipo).
L'ORDINE DELL'ITINERARIO POTREBBE ESSERE INVERTITO PUR MANTENENDO GLI STESSI
SERVIZI
Nota bene: l'itinerario è puramente indicativo e può subire variazioni in base
alla disponibilità dei servizi menzionati.
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Legge 675/96 - DPR 318/99
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Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
|
|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
|
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
|
Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
|
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
|
Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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