NEL CUORE DEL MEKONG
LAOS E CAMBOGIA
Tour 7 giorni / 6 notti: Luang Prabang - Siem Reap
Partenze garantite da Luang Prabang con minimo 2 partecipanti ogni giovedì
Quote di partecipazionea partire
da € __ per persona in doppia


PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno 1 Giovedi : Arrivo a Luang Prabang Al vostro atterraggio all'aeroporto di Luang Prabang incontrerete la vostra guida locale che vi attende per condurvi presso il vostro hotel. La camera sara' disponibile dalle ore 14:00. Pomeriggio libero per la scoperta della citta'. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.
Pasti inclusi: cena
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Giorno 2 Venerdi : Luang Prabang - Pak Ou - Luang Prabang
La città di Luang Prabang, con la sua posizione privilegiata alle pendici di un'antica catena montuosa ed alla confluenza dei fiumi Mekong e Nam Khan, è rinomata come uno dei gioielli del Sud Est Asiatico. La vostra scoperta della città inizierà con una visita ai suoi più affascinanti ed emblematici templi: dalla cima della Montagna Phousi, fino al centro storico e, più tardi, al mercato Hmong. Potrete ammirare Vat Visoun, il più antico tempio della città, l'accattivante Museo del Palazzo Reale ed i templi Vat Xieng Thong e Vat Mai. Al fine di permettervi di godere al massimo della vostra visita, una guida locale vi accompagnerà, per condividere con voi il suo sapere sulla storia, sull'architettura e sulle tradizioni che rendono unica la città. Pranzo in ristorante locale. Dopo il pranzo, saltate a bordo di un motoscafo per raggiungere le grotte di Pak Ou, il più conosciuto sito Buddista nelle vicinanze di Luang Prabang. Il tragitto panoramico sul fiume Mekong, valorizzato dalle scoscese rocce carsiche stagliate contro l'orizzonte e dai piccoli villaggi caratteristici, vi offrirà un'opportunità unica per osservare lo scorrere placido della vita di ogni giorno lungo le rive del fiume. Una volta raggiunte le grotte, dopo circa due ore di viaggio, vi arrampicherete fino all'entrata e resterete ammaliati dall'incredibile numero di statue del Budda custodite al loro interno. Al rientro godete lo spettacolo del tramonto sul fiume di Mekong. In serata merita indubbiamente di essere esplorato il mercato notturno dell'etnia H'mong, che si svolge tutti i giorni lungo la via principale di Luang Prabang dalle 17 alle 22. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Durata del tragitto in barca: 2 ore Pasti inclusi : Colazione, Pranzo
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Giorno 3 Sabato : Luang Prabang - Khuang Sy - Luang Prabang Dopo quasi un'ora di viaggio da Luang Prabang, raggiungerete Ban Nong Heo, dove avrete un po' di tempo a vostra disposizione per scoprire un affascinante villaggio Khmu, con le sue caratteristiche casette, i bufali d'acqua che pascolano placidi e le anatre che scorrazzano nei cortili. Qui potrete scorgere contadini e fabbri indaffarati, per poi addentrarvi nella campagna per una camminata che vi condurrà attraverso paesaggi unici: da foreste lussureggianti a verdi risaie. Potrete persino chiedere alla vostra guida di raccogliere qualche canna da zucchero direttamente dal campo per gustarne il succo rinfrescante! Dopo questa passeggiata immersi in un'atmosfera onirica, raggiungerete Ban Thapene, il villaggio che sorge all'entrata delle cascate Kuang Sy. Pranzo in ristorante locale.
Rientro a Luang Prabang, tempo libero in città.
Nella serata, verrete accolti presso un'abitazione locale per assistere ad una cerimonia Baci (Sou Khouan): una delle più popolari tradizioni laotiane, che accompagna ogni evento importante nella vita dei Buddisti. Che si tratti di matrimoni, funerali, nascite, malattie, viaggi o molto altro, il rituale viene effettuato solitamente in presenza di un ristretto numero di persone. Uno o due ospiti, coloro per il quale il Baci viene effettuato, un maestro di cerimonia, che officia il rito ed il resto dei partecipanti invitati ad assistere. Per le occasioni più importanti, come per esempio un matrimonio, però, il Baci può coinvolgere dozzine di persone. Durante la solennità alla quale parteciperete, colui tenuto a celebrare la cerimonia chiamerà a sé le vostre anime (secondo la tradizione Laotiana, ogni essere umano possiede 32 anime) per attrarre verso di loro le influenze benigne. Un filo di cotone verrà legato al vostro polso a simboleggiare tutti gli augurii formulati in vostro favore. Subito dopo, potrete godervi uno spettacolo di danze tradizionali Laotiane al ritmo della musica locale. Cena alla casa di abitazione locale. Pernottamento in albergo.
Durata della camminata: 1h 30min Livello: 0 Distanza da Luang Prabang a Ban Nong Heo: 50 minuti Pasti inclusi: Colazione, Pranzo & Cena
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Giorno 4 Domenica : Luang Prabang - Volo per Siem Reap Scoperta di Luang Prabang all'alba: Nella prima mattinata (dalle 5:30), la vostra guida vi condurrà al tempio Vat Nong perché possiate osservare la cerimonia conosciuta come Tak Bath. Durante questa processione monacale, i devoti residenti di Luang Prabang si inginocchiano lungo i marciapiedi della città con le mani colme di cibo. Questo è il loro modo di fare offerte ai monaci, che camminano in processione, avvolti nelle loro vesti sgargianti. Immersi in un'atmosfera impregnata di spiritualità, assaporate questo momento significativo della vita quotidiana, dove, nel silenzio colmo di rispetto, i fedeli porgono in omaggio quello che hanno. Partecipate anche alla cerimonia Tak Bath. Nel partecipare a questa processione è raccomandato ai clienti di non portare abiti scollati o trasparenti. I clienti sono pregati di non tagliare la strada ai monaci e di fare foto mantenendo una certa distanza per mostrare loro il dovuto rispetto. È importante che venga mantenuto il silenzio. Dopo quest'esperienza toccante, vi getterete a capofitto tra le bancarelle di un mercato locale, palpitante luogo di scambio sin dalle prime luci dell'alba. In seguito, vi accomoderete in un accogliente ristorante tradizionale sulle sponde del fiume Mekong per gustare una colazione sostanziosa a base di zuppa. Nel caso in cui la zuppa non faccia al caso vostro, potrete sorseggiare un caffè, osservando la vita dei residenti locali scorrere placida dinnanzi ai vostri occhi. Con la pancia piena, sarete poi pronti ad incominciare la giornata nel migliore dei modi. Rientro all'hotel. Tempo libero fino al trasferimento all'aeroporto per il volo per Siem Reap (con supplemento). La camera sarà a vostra disposizione fino al mezzogiorno. Arrivo a Siem Reap, accoglienza e trasferimento all'hotel.
Pranzo libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.
Sistemazione : Tara Angkor****o similare Pasti : Colazione, e Cena
Giorno 5 Lunedi : Siem Reap - Roluos - Grande Circuito Una volta lasciato il vostro hotel, prima di dedicarvi alla visita dei templi di Angkor, seguirete le tracce di questa grandiosa civiltà. La prima tappa è costituita dal complesso di templi di Rulos, edificati verso la fine del IX secolo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, vi sposterete dal tempio Pre Rup all'Oriental Mebon: tempio induista che sorge su una piccola isola nel mezzo dell'Oriental Baray. La vostra esplorazione continuerà presso Ta Som, un tempio buddista del XII secolo. Terminerete la vostra visita con il tempio Neak Poan ed il rinomato Preah Khan, nascosto tra gli alberi e la fitta vegetazione rampicante. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.
Sistemazione : Tara Angkor****o similare Pasti : Colazione, Pranzo e Cena
Giorno 6 Martedi : Angkor Thom - Angkor Wat - Ta Prohm Percorrete una strada costeggiata da imponenti alberi centenari, fino ad una maestosa entrata in pietra: benvenuti presso Angkor Thom, conosciuto come “la grande città“. Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno con un placido sorriso presso il Tempio Bayon, eretto nel XII - XIII secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi del Dio Avalokitesvara. Proseguirete poi fino al tempio Baphuon, risalente all'XI secolo e recentemente ristrutturato da architetti francesi. Ammirate la Terrazza degli Elefanti: un'area di 350 metri in passato designata per le cerimonie pubbliche. Per finire, raggiungerete la Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo, decorata da elaborate sculture di Apsara. Nel pomeriggio, vi dedicherete alla visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. Rimarrete di certo esterrefatti dinnanzi alle dimensioni della costruzione. L'opera d'arte architetturale impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma anche per la miriade di dettagli tutti da scoprire. La visita terminerà con una tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in albergo.
Pasti : Colazione, Pranzo
Sistemazione : Tara Angkor**** o similare
Giorno 7 Mercoledi : Kompong Khleang - Partenza da Siem Reap Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa 40 chilometri da Siem Reap. Le sue case su palafitta che si riflettono sull'acqua offrono uno spettacolo eccezionale. A seconda della stagione e del livello dell'acqua, vedrete dinnanzi a voi slanciate palafitte, piane alluvionali, risaie e distese d'acqua a perdita d'occhio. Saltate su un'imbarcazione locale per la navigazione lungo i canali alla volta del grande lago: sarà curioso scoprire come gli abitanti spostino le proprie case a seconda delle stagioni. Dopo pranzo, farete ritorno a Siem Reap. Trasferimento diretto all'aeroporto per prendere il volo di rientro internazionale (il volo deve essere dopo 18:00). Pasti inclusi: Colazione e pranzo a Pic-nic presso un'abitazione locale Distanze: 40 chilometri - 1 ora Le camere saranno alla vostra disposizione fino al mezzogiorno. FINE DEI SERVIZI.
LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione negli alberghi indicati o di pari categoria in base alle disponibilità. • Pasti come da programma: B: breakfast / L: Lunch / D: Dinner. • Noleggio dei sampan per le escursioni menzionate nel programma. • I trasferimenti di arrivo e partenza dagli aeroporti. Mezzo di trasporto privato con A/C. • Spese di ingresso nei siti turistici. • Guide locali parlanti italiano durante le visite.
LA QUOTA NON COMPRENDE • Bevande e i pasti non menzionati. • Voli internazionali e le tasse aeroportuali. • Volo regionale in classe economica con le tasse incluse Luang Pranbang/Siem Reap (185 P.Pax) • Costo del visto d'ingresso negli aeroporti in Cambogia (30 /Pax). • Costo del visto d'ingresso in Laos (40 / Pax). • Assicurazioni personali. Spese personali e mance. Tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma.
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Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
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Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
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Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
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Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
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Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
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Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
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Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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