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Itinerario: Colombo - Galle - Koggala - Yala - Tissamaharama - Ella - Nuwara Eliya - Kandy - Matale - Dambulla

PROGRAMMA
Giorno 1 Aeroporto - Colombo
Tempo di percorrenza: APT - CMB (45 Min - 1 ora) All'arrivo all'aeroporto di Colombo, verrete accolti dalla nostra guida parlante Italiano e dal restante staff, (Trasferimenti combinati)
Successivamente trasferimento in Hotel a Colombo. Alle 15.00 inizia il tour della città di Colombo. Cena e pernottamento in Hotel a Colombo. La capitale commerciale dello Sri Lanka e il suo porto principale - Colombo, è una raffinata fusione di tutte le sfumature e le culture all'interno di questa isola paradisiaca. Questa elegante metropoli che ospita grattacieli, spiagge sabbiose e un collage di mercati e giardini, riunisce le molte sfaccettature di questa nazione insulare. Se hai un programma serrato, apprezzerai sicuramente le numerose opportunità offerte da Colombo per la cucina raffinata e lo shopping, per non parlare della bellezza generale del paesaggio in rapido sviluppo della città; una combinazione perfetta di architettura coloniale ben conservata e urbanità. Nel frattempo, se sei libero di passare qualche giorno in città, rimarrai stupito dalle numerose meraviglie culturali e storiche situate in luoghi come Fort e Cinnamon Gardens. Anche le affollate strade del mercato di Pettaha costituiscono un interessante luogo di visita.
Pomeriggio alle ore 1500. Breve tour della città di Colombo. Cena Pernottamento e Hotel a Colombo.
Giorno 2 Colombo - Ahungalla - Balapitiya - Ambalangoda - Beruwela/Bentota Tempo di percorrenza: CMB - AHU : 2 ore / AHU - BAL : 15 min / BAL - AMB : 15 min / AMB - BER : 1 ora
Dopo la prima colazione partenza per la costa sud dell'isola. Nella mattinata proseguimento per Ahungalla e visita un vivaio di tartarughe. Dove si possono vedere cinque specie di tartarughe: tartarughe verdi (Chelonia mydas), tartaruga di Hawksbill (Eretmochelys imbricata), tartaruga di mare (Caretta caretta), tartaruga di cuoio (Dermochelys coriacea) e tartaruga di oliva Ridley (Lepidochelys olivacea). Le uova raccolte dai Villici e dai Pescatori vengono acquistate dal Kosgoda Hatchery e conservate in pozze di sabbia fino alla loro schiusa. Quelli appena nati vengono tenuti in serbatoi d'acqua di mare e rilasciati nel mare di notte. Procedi successivamente a Balapitiya dove proseguirai per un safari sul fiume a Madu Ganga seguito da pranzo. Successivamente visita la fabbrica di maschere ad Ambalangoda. Tutte le maschere tradizionali dello Sri Lanka sono create sulla base di antichi miti, leggende e folklore e presso l'Ambalangoda Mask Factory & Museum potrai vedere una selezione di 120 maschere intagliate a mano che vanno dalle classificazioni di Divinità, Yakksha (Demoni), Raksha (Mostri), esseri umani, animali e maschere composte. Preparati a sentire i tuoi capelli sollevarsi mentre vedi i mostruosi occhi sporgenti e i fan assetati di sangue e carnivori della maschera colorata ma orrenda di Naaga Raksha o Cobra Demon. Lasciati incantare dall'intricata maschera finemente intagliata di Nari Latha e divertiti con la stravagante Sanni Mask, ci sono moltissime maschere vibranti e splendidamente scolpite di molte espressioni e forme per farti divertire. Queste maschere sono perfette anche per adornare le tue pareti e puoi acquistarle dal punto vendita del museo. Successivamente procedere verso l'hotel sulla costa meridionale. Cena e pernottamento in hotel a Bentota / Beruwela
Giorno 3 Beruwela/Bentota | Galle | Weligama | Tissamaharama
Tempo di percorrenza: BER - GAL : 1 ½ ore / GAL - WEL : 45 min / WEL - TIS : 3 ore
Prima colazione. Successivamente procedere alla città di Galle.
Visita la città di Galle, che è la principale città della costa meridionale, il cui punto di riferimento più antico è l'imponente fortezza portoghese e olandese del 17 ° secolo in cui è contenuta la città centrale. Visita il forte olandese e la città di Galle. Mentre cammini per le strade puoi vedere forti influenze olandesi nell'architettura, insieme ad alcune vecchie residenze britanniche e varie moschee con tocchi arabi. Situata nella provincia meridionale, la città di Galle è una capsula del tempo vivente. Sede del più grande forte occupato in Asia, la sua caratteristica bellezza si estende oltre le sue spiagge dorate e le acque cerulee. L'attrazione principale di Galle è senza dubbio il suo antico forte, che riporta istantaneamente i visitatori all'era coloniale olandese. Si può crogiolarsi nelle viste pittoresche e nella ricca storia mentre si cammina per le stradine acciottolate, assaporare un pasto da uno degli interessanti ristoranti all'interno del Forte o godersi la fresca brezza marina sotto il faro storico. Pranzo in un ristorante locale. Successivamente partenza per Tissamaharama. Lungo il percorso visita pescatori su palafitte a Weligama. Continuare a Tissamaharama. Arrivo in hotel e check-in. Cena e pernottamento in hotel a Tissamaharama
Giorno 4 Tissamaharama - Ella - Nuwara Eliya Tempo di percorrenza: TIS - ELLA : 2 ore / ELLA - NEL : 2 ore
Colazione al sacco. La mattina presto si parte per un safari in jeep nel parco nazionale di Yala. Il parco nazionale di Yala, i suoi magnifici panorami di maestose mandrie di elefanti, pavoni dalle piume sottili, grandi orsi neri e agili leopardi che rubano nell'ombra del folto fogliame non hanno eguali in nessuno dei parchi nazionali del paese. Oltre ai rari avvistamenti di varie specie animali, che includono branchi di elefanti e leopardi, i visitatori possono anche gustare un pranzo al sacco sulla spiaggia nella splendida cornice di spiagge incontaminate, poiché il confine del parco meridionale si trova lungo la linea costiera sud-orientale . L'antico insediamento monastico, Sithulpawwa situato nel mezzo della fitta vegetazione del parco, costituisce anche un interessante luogo di visita. Il periodo migliore per visitare il parco nazionale di Yala è durante la stagione secca (da marzo ad aprile).
* durante la stagione secca, a seconda degli avvistamenti di animali / chiusura del Parco Nazionale di Yala, Safari verrà spostato nel Parco Nazionale di Udawalawe. Successivamente trasferimento a Nuwara Eliya. Lungo il percorso sosta al Ella per testimoniare il gap Ella & Cascata di Ravana. Pranzo in un ristorante locale. Successivamente proseguimento per Nuwara Eliya. Sistemazione in hotel e resto della giornata a disposizione per godersi la campagna collinare. Nuwara Eliya è il cuore della regione collinare dello Sri Lanka. È la casa del famoso tè di Ceylon e le dolci montagne sono un tappeto di vellutate piantagioni di tè verde, intervallate da torrenti zampillanti e cascate cadenti. Il clima salubre, le vallate nebbiose e il carattere decisamente britannico rendono Nuwara Eliya un must in ogni itinerario di viaggio dello Sri Lanka. Cena e pernottamento in hotel a Nuwara Eliya
Giorno 5 Nuwara Eliya - Kandy Tempo di percorrenza: NEL - KDY : 2 ½ ore (corsa in treno : 3 ore 45 min)
Colazione in hotel Successivamente partenza per Kandy. Lungo il percorso visitare una fabbrica e piantagione di tè.
* Opzionale - Viaggio in treno da Nanu Oya a Peradeniya - 15 USD a persona. I biglietti sono soggetti a disponibilità e possono essere confermati solo un mese prima della data del viaggio. La visita alla fabbrica di tè e alla piantagione ci mancherà con questa opzione. Arrivo a Kandy con pranzo nel ristorante locale. Visita il sacro tempio della reliquia del dente. Dalada Maligawa (Tempio della reliquia del dente) a Kandy è il luogo di culto più venerato per i buddisti di tutto il mondo. Il principale punto di riferimento della capitale della collina - il tempio della reliquia del dente è l'orgoglio dei buddisti in Sri Lanka e in tutto il mondo. Situato nel cuore della città di Kandy, proprio prima delle verdi acque del Nuwara Wewa, le pareti bianche del tempio con le cime a forma di nuvole circondano i terreni del tempio. All'interno del muro, l'antico tempio si erge maestosamente circondato da un fossato, con il suo tetto dorato che brilla alla luce del sole mentre pellegrini vestiti di bianco che portano fiori di loto si affollano per venerare la sacra reliquia del Signore Buddha. L'attuale tempio fu costruito principalmente sotto i re Kandyan dal 1687 al 1707. Gli abbellimenti del tempio di sculture in legno e avorio e affreschi elaborati portano i forti segni degli stili artistici di Kandyan. La reliquia del dente è collocata all'interno di sette scrigni d'oro e ai pellegrini è consentito vedere la bara solo a pochi metri dall'altare.
*durante Esala Perahera questa visita verrà spostata al mattino Alla sera, i clienti avranno l'opportunità di passeggiare ed esplorare questa città tradizionale. Cena e pernottamento in hotel a Kandy
Giorno 6 Kandy - Matale - Dambulla - Habarana Tempo di percorrenza: KDY - MATL : 1 ora / MATL - DAM : 1 ½ ore
Colazione Colazione in hotel. Mattina proseguimento per un giro turistico di Kandy in un giro di Tuk Tuk. Procedi a Kandy visitando un produttore di pietre semipreziose di Ceylon famose in tutto il mondo (lo zaffiro blu) e una fabbrica di batik. Lungo il percorso sosta a Matale e visitare un giardino delle spezie, vedere le spezie crescere nel loro ambiente naturale. Conoscere le spezie e il loro utilizzo nella cucina dello Sri Lanka. Nel Spice Garden, tutti i partecipanti riceveranno un massaggio di erbe alla testa offerti da Ceylon Roots LTD. Pranzo presso lo Spice Garden Successivamente visitare il tempio di Dambulla Rock. Questo Vihara anticamente conosciuto come Jambukolenavihara è situato sulla cima della roccia di Dambulla, Qui ci sono le iscrizioni caverne del 2 ° secolo BC. Le strutture qui sono state rinnovate da Vijayabanduhu (1055-1110 DC). Secondo un'iscrizione sul Nissankamalla presso il sito che il Re ha dorato le statue qui e nominato il sito Rangiri Dambulla. Re kirtsiriRajasinha di Kandy effettuata l'ultima ristrutturazione qui. All'interno del Vihara sono molti seduti, in piedi e disteso statue di Buddha e degli dei. Sulle pareti della casa dell'immagine sono pitture. Cena e pernottamento in hotel a Dambulla/Habarana
Giorno 7 Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa - Dambulla Tempo di percorrenza: DAM - SIG : 30 min / SIG - POL : 1 ½ ore
Colazione in hotel. In mattinata salita alla Fortezza sulla Roccia di Sigiriya.
Questo sito patrimonio dell'UNESCO è una spettacolare Fortezza, una delle maggiori attrazioni dello Sri Lanka. Il complesso costituito da giardini acquatici, pitture, graffiti e la porta d'ingresso a forma di Leone copriva un'area di 1,6 ettari sulla sommità con edifici durante il periodo glorioso di Sigiriya
Procedere in un tour safari del villaggio seguito nei villaggi locali. Questa è un'esperienza unica per i clienti di sperimentare la vita rurale delle persone dello Sri Lanka. Ciò includerà un giro in carrozza Bullock / giro in barca nel tour del lago / villaggio e giro TUK TUK. Successivamente seguito da uno speciale pranzo locale autentico +1 bottiglia di birra / bibite. Successivamente procedere con l'escursione a Polonnaruwa, la capitale medievale. Polonnaruwa, sito UNESCO, Polonnaruwa divenne Capitale del regno dopo il declino di Anuradhapura. Il suo periodo di grandezza fu dal 10°al 12° secolo DC. Queste terre sono puntellate da molti bacini idrici artificiali, tra cui spicca il più famoso, quasi un mare interno noto col nome di Prakrama Samudra o il Mare di Parakrama, la cui larghezza è simile a quella del Porto di Colombo. Cena e pernottamento in hotel a Dambulla/Habarana
Giorno 8 Dambulla - Pinnawela - Airport Tempo di percorrenza: DAM - APT : 4 ore Colazione in hotel. Successivamente trasferimento in aeroporto per il collegamento con il volo di partenza. Fine dei nostri servizi.
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Legge 675/96 - DPR 318/99
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Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
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Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
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Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
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Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
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Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
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Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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