Tour del Canada "i Gioielli dell'Est"
Partenze Garantite in lingua italiana
TOUR SUPERIOR - Montréal/Toronto • 9 Giorni/8 Notti - Accompagnatore in Italiano - 8 colazioni • 3 pranzi • 6 cene
PREZZO FINITO INCLUSO VOLO DA ROMA €___per persona in doppia
ITINERARIO: Montréal - Quebec City - Tadoussac - Mauricie - Ottawa - Toronto


PROGRAMMA
1° GIORNO: AEROPORTO DI MONTRÉAL- MONTRÉAL • Incontro in aeroporto con l'assistente aeroportuale per il Meet & Greet • Trasferimento in Hotel e incontro nella hall dell'hotel con l'accompagnatore che assisterà per il check-in in hotel • Pernottamento a Montréal
HOTEL: Le St. Martin Hotel Particulier o similare (****)
2° GIORNO: MONTRÉAL • Prima colazione • Tour panoramico in pullman di Montréal tra storia e modernità vivrete la vera Montréal e i suoi bellissimi quartieri residenziali: Old Montréal per ammirare le facciate fotogeniche degli edifici del XVIII secolo, lo spettacolo architettonico della città ospita la Basilica Notre-Dame e le icone del XX secolo. • Al termine, tempo dedicato per ammirare l'ambiente naturale e urbano di Montreal dal 46° piano di Place Ville-Marie. Moderno osservatorio, circa 185 metri di altezza, che offre una vista a 360° sulla città di Montréal: il fiume San Lorenzo, i parchi di Mount Royal, la Vecchia Montréal lo Stadio Olimpico. • Nel pomeriggio crociera-aperitivo a bordo di un battello elettrico alla scoperta del vecchio porto di Montréal, per esplorare il patrimonio culturale e storico della Città Vecchia (1bevanda inclusa) • Pernottamento a Montréal
HOTEL: Le St. Martin Hotel Particulier o similare (****)
3° GIORNO: MONTRÉAL-QUÉBEC CITY (270 Km) • Prima colazione • Proseguimento verso Québec City, uno degli insediamenti più antichi e più magnifici del Nord America. La sua pittoresca Città Vecchia, un museo vivente di strade strette di ciottoli, case del XVII e XVIII secolo e lo splendido Château Frontenac, castello del 19° secolo, che oggi ospita un hotel di lusso che si affaccia su Fiume San Lorenzo da cui si gode una vista incredibile • Pranzo • Nel primo pomeriggio partenza per Duchesnay in tempo per l'escursione guidata per l'avvistamento degli orsi neri nel loro habitat naturale. Non dimenticate la fotocamera! • Rientro a Québec City • Cena e pernottamento a Québec City
HOTEL: Hotel Chateau Laurier o similare (****)
4° GIORNO: QUÉBEC CITY-TADOUSSAC • Prima colazione • Tour panoramico in pullman di Québec City, patrimonio dell'Umanità UNESCO e unica città fortificata di tutta l'America del Nord: il Quartiere Latino, le Pianure di Abramo, la Cittadella, le Fortificazioni e altri punti di interesse all'interno della città di Québec • Partenza per Tadoussac, destinazione ideale per gli amanti della natura e della fauna marina, in particolare delle balene • Lungo il tragitto si visiterà la Cote-de-Beaupré, regione con profonde radici agricole risalenti alle First Nations e ai primi coloni. • Nel pomeriggio imbarco per Crociera in Battello coperto per Osservazione delle Balene. L'incontro tra le gelate acque dell'Oceano Atlantico e quelle dolci del Fiume San Lorenzo consente il fiorire di una fauna ittica incredibile - balene blu e beluga bianchi. • Al termine breve passeggiata lungo il Pointe the Islet Trail, un percorso di circa 1 km per osservare i fiumi Saguenay e San Lorenzo • Cena e pernottamento a Tadoussac
HOTEL: Hotel Tadoussac o similare (***Sup)
5° GIORNO: TADOUSSAC-MAURICIE (410 Km) • Prima colazione • Proseguimento verso la Regione di Charlevoix, conosciuta come il «paradiso degli artisti» e dichiarata Patrimonio dell'UNESCO • Sosta per il pranzo caratteristico presso una tipica Cabane à sucre canadese su tavoli di legno dove, in primavera, il succo d'acero viene estratto dagli alberi e distillato per produrre il rinomato sciroppo e ascoltare la musica locale. Un microcosmo dall'atmosfera rustica e casareccia pronti ad imparare i segreti e le tecniche di lavorazione di quella che risulta una delle 400 érablières dello stato • Arrivo in un lodge situato nel cuore di una delle foreste più notevoli del Canada orientale, che offre un accesso senza eguali alle meraviglie della regione: un'esperienza naturale eccezionale, i paesaggi mozzafiato, il maestoso lago, la gastronomia con accenti locali sono alcuni elementi della magia che si svolgono non appena arrivate. • Nel pomeriggio escursione guidata per l'avvistamento dei castori nel loro habitat naturale • Cena e pernottamento a Mauricie
HOTEL: Aubege du Lac à l'Eau Claire o similare (****)
6° GIORNO: MAURICIE-OTTAWA (320 Km) • Prima colazione • Mattinata a disposizione per attività individuali all'aria aperta utilizzando le facilities del resort. • In tarda mattinata sosta per una visita guidata a bordo di un bus del parco Omega, un'area di tutela faunistica, per un foto safari degli animali tipici canadesi nel loro habitat naturale: orsi, cervi, bisonti, lupi e anche caribou. • Proseguimento per Ottawa, la capitale del Canada, e sistemazione in Hotel • Pernottamento ad Ottawa
HOTEL: Lord Elgin Hotel o similare (***Sup)
7° GIORNO: OTTAWA-TORONTO (450 Km) • Prima colazione • Tour panoramico in pullman di Ottawa per farvi scoprire le bellezze della capitale del Canada: da non perdere la Parliament Hill, il Byward Market, la City Hall e il Canale Rideau • Partenza verso Toronto e sosta lungo il percorso a Rockport e imbarco per la minicrociera delle Mille Isole sul fiume san Lorenzo famoso perché navigato, circa 500 anni fa, dal francese esploratore Jacques Cartier. Durante la mini crociera si possono ammirare le splendide ville costruite sulle isolette private. • Arrivo e tour panoramico in pullman di Toronto, i suoi musei e le attrazioni rinomati a livello mondiale, i quartieri molto attivi, un meraviglioso lungomare e un'architettura magnifica. Ecco alcune delle attrazioni della città che Toronto ha da offrire: St Lawrence Market dove i locali vengono per acquistare prodotti freschi fin dal 1901, Nathan Philips Square e New City Hall location per eventi ed esposizioni, Distretto finanziario, Rogers Center il quartiere trendy di Yorkville e High Park. Da non perdere l'Harbourfront col magnifico paesaggio dominato dalla CN Tower • Cena e pernottamento a Toronto
HOTEL: Chelsea Hotel o similare (***)
8° GIORNO: TORONTO-CASCATE DEL NIAGARA-TORONTO (260 Km) • Prima colazione • Partenza verso le Cascate del Niagara, una delle più grandi meraviglie naturali del mondo • Arrivo e imbarco sulla Crociera Hornblower proprio fin sotto la cascata, nella parte denominata Horseshoe Falls a forma di ferro di cavallo. Circa 14 milioni di persone ogni anno ammirano queste meraviglie: 168.000 metri cubi di acqua che scrosciano ogni minuto, 57 metri di discesa verso il fiume Niagara 670 metri di larghezza 40 KM/H la velocità al minuto! • Resto della mattinata a disposizione per una divertente passeggiata a Clifton Hill, una delle vie principali e una delle destinazioni più gettonata del Niagara per attrazioni, ristoranti, divertimenti e molto altro! • Pranzo presso il ristorante panoramico con vista spettacolare sulle cascate e sulla regione circostante • Prima di rientrare a Toronto, visita della deliziosa e storica città di Niagara-on-the-Lake, votata "la città più bella del Canada" • Cena di arrivederci • Pernottamento a Toronto
HOTEL: Chelsea Hotel o similare (***)
9° GIORNO: TORONTO-AEROPORTO DI TORONTO • Prima colazione • Mattinata dedicata alla crociera dal porto di Toronto: la vista dello skyline della città, la CN Tower, le Toronto Islands, l'Harbourfront, Roger Centre sono alcuni degli highlights previsti. Il battello ha posti sia interni sia esterni • Resto del tempo a disposizione per shopping e attività individuali • Trasferimento privato per l'aeroporto di Toronto in tempo per l'imbarco sul volo di rientro.
Fine dei servizi
CITTÀ
|
HOTEL PREVISTI o similari
|
N° NOTTI
|
MONTRÉAL
|
Le St. Martin Hotel Particulier (****)
|
2 notti
|
QUEBEC CITY
|
Hotel Chateau Laurier (****)
|
1 notte
|
TADOUSSAC
|
Hotel Tadoussac (***Sup)
|
1 notte
|
MAURICIE
|
Aubege du Lac à l'Eau Claire (****)
|
1 notte
|
OTTAWA
|
Lord Elgin Hotel (***Sup)
|
1 notte
|
TORONTO
|
Chelsea Hotel (****)
|
2 notti
|
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in camera Doppia
€
BAMBINO 5-11
anni € in camera con i genitori Per persona in camera Tripla/Quadrupla
€ Per persona in camera Singola
€
*La Camera Tripla è una Camera con 2 letti Queen o Double (non esistono letti separati singoli) - pertanto sconsigliamo per 4 persone adulte l'uso della camera con 2 letti
*La Camera Quadrupla con 2 Letti Queen o Double ha la stessa Tariffa della Tripla
Nota Bene: I bambini sotto i 5 anni non sono ammessi
NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE È RICHIESTA!! ASSICURAZIONE FACOLTATIVA MEDICO/BAGAGLIO E CONTRO ANNULLAMENTO CHIEDERE IN AGENZIA!
LA QUOTA COMPRENDE: • Trasporto aereo in classe economica con voli di linea Air Transat come menzionato nella tabella qui sotto • Tasse aeroportuali • Meet & Greet e Trasferimento privato il primo e ultimo giorno dall'aeroporto a Hotel e vv • Trasporto in minibus (massimo 18 posti) con aria condizionata • Guida-Accompagnatore italiano per tutta la durata del tour
Cammino di Santiago "inglese"
Cammino di
Santiago "portoghese
OPERATIVO VOLI
ANDATA
|
Roma
|
Montreal
|
|
|
|
|
RITORNO
|
Toronto
|
Roma
|
|
|
|
|
*ARRIVO GIORNO SUCCESSIVO
La Tariffa non include la Selezione del Posto sui voli Air Transat che può essere acquistata con un Supplemento di: Euro 30 per persona per tratta (posto standard) - Euro 40 per persona per tratta (posto 2 a 2) - Euro 80 per persona per tratta (posto con più spazio per le gambe)
|
Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
|
torna alla
homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
|
|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
|
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
|
Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
|
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
|
Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
|
Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
|
|
|
|