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Cammino di Santiago itinerario
Francese 2025/2026
gli ultimi
100 km a piedi da Sarria viaggio di 8 giorni / 7 notti, partenze
giornaliere
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TOUR CAMMINO DI SANTIAGO "ITINERARIO FRANCESE"
PARTENZE GIORNALIERE 2025/2026 |
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PARTENZE 2025/2026
PARTENZA DA SARRIA TUTTI I GIORNI:
dal 01/07/2025
al 31/08/2026 Consultateci per il supplemento per il
periodo dal 23/07/2025 al 27/07/2025 A Santiago de Compostela per la
FESTA APOSTOL SANTIAGO
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CITTÀ VISITATE
• Santiago de Compostela
• Sarria
• Portomarin
• Palas de Rei
• Melide
• Arzua
• O'Pedrouzo
• Lavacolla
• Monte do Gozo |
TRASFERIMENTI PRIVATI
Per gruppi e individuali il giorno di arrivo
è possibile prenotare il transferimenti
privati dall'Aeroporto di Santiago all'hotel di Sarria
Cosi pure l'ultimo giorno
dall'hotel all'Aeroporto di Santiago
Tariffe come da tabella. |
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PROGRAMMA
Tour a piedi 8 giorni / 7 notti
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>...leggi
le CONDIZIONI GENERALI |
1º GIORNO: Transfert APT SANTIAGO DE
COMPOSTELA – SARRIA (100 km) Arrivo a Sarria,
costruita da Alfonso IX, apparteneva al Marchesato di Lemos, è il luogo
dove inizia il pellegrinaggio nel suo ultimo tratto di 100 km prima di
raggiungere Santiago de Compostela. E’ una tappa necessaria affinché i
Pellegrini ottengano la “COMPOSTELA”, il certificato del Pellegrinaggio
a Santiago de Compostela. SARRIA – HOTEL MAR DE PLATA 3 *** - B.B.
Buffet
2º GIORNO: SARRIA –
PORTOMARIN (23 km) Partenza al mattino, a piedi,
verso il Ponte Medievale di Aspera, caratterizzato dai suoi 4 archi.
Attraversando i villaggi di Peruscallo e Cortiñas, vedremo durante il
cammino diversi “Horreos”, costruzioni in pietra e legno, a pianta
rettangolare, la cui funzione era quella di conserva- re le provviste di
grano e cereali. Continueremo fino al fiume Miño, per arrivare a
Barbadelo, antico insediamento celtico. Prima di arrivare a Portomarin,
attraverseremo Mirallos, Pena, Moimentos, Mercadoiro e Parrocha, con i
tipici “caserios” e “aldeas ganaderas” (villaggi contadini dediti
all’allevamento), ubicati lungo la Valle del Miño, e vedremo anche il
Monastero-Chiesa di Santa Maria de Loio, culla dell’Ordine di Santiago.
Entreremo a Portomarin attraverso il Viadotto parallelo al ponte Romano
dove inizia il villaggio. PORTOMARIN – POUSADA DE PORTOMARIN 3 *** -
B.B.Buffet
3º GIORNO:
PORTOMARIN – PALAS DO REI (24 Km) Al mattino partenza
a piedi, attraverso il Ponte che attraversa la Diga di Belesar.
Superando il villaggio di Gonzar, il Cammino prosegue verso Castromaior,
antico insedia- mento Romano. A seguire attraverseremo Toxibo, Hospital
Da Cruz e Ventas de Naron, fino ad arrivare ad Alto de Ligonde,
importante villaggio giacobeo dove si trova il cimitero dei Pellegrini.
Iniziamo a discendere ed arriviamo a Os Lameiros e ad Eirexe, con la sua
particolare Chiesa dai bassorilievi enigmatici e misteriosi di origine
celtica. Passando il paese di Avenostre, arriviamo a Palas do Rei,
nominata nel Codex Calixtinus come Pallatium Regis. PALAS DO REI –
HOTEL ALDA PALACE 3 *** - B.B. Bufet
4º GIORNO: PALAS DO REI – MELIDE (15 km) Al
mattino partiamo a piedi per il Campo dos Romeiros, attraversiamo la
Comarca de A Ulloa, e potremo vedere un tipico “Pazo” ed un Castello.
Continuiamo per il villaggio di Leboreiro, che i Romani chiamavano
Campus Leporarius per la grande quantità di lepri. Vedremo il Portico
della Chiesa della Virgen de Las Nieves. Poi scenderemo lungo il fiume
Furelos, attraversando l’omonimo ponte. Arriviamo così a Melide, antico
insediamento de “castros celtas” (villa- ggi fortificati) e megaliti,
dove vedremo inoltre La Pedra de Raposo e la Chiesa de Santa Maria.
MELIDE – HOTEL CARLOS 96 2 ** - B.B. Buffet
5º GIORNO: MELIDE – ARZUA –
O´PEDROUZO (30 Km) Al mattino partiremo verso Boente,
dove si trova una piccola Chiesa dedicata a Santiago. Proseguendo fino a
Castañeda troveremo il ”Caserio de Ribadisio da Baixo” e arriveremo ad
Arzua nota per i resti dell’ antico “Convento de los Agustinos” e
costruita in onore della Maddalena. A seguire passeremo per Salceda,
Santa Irene, Carballal e Pomariño, e dopo aver attraversato il fiume Iso
arriveremo a O´Pedrouzo. O´PEDROUZO – PENSION MARIBEL 2 ** – B.B.
Buffet
6º GIORNO: O´PEDROUZO –
LAVACOLLA – MONTE DO GOZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (22 Km)
Partenza al mattino, e lungo il tragitto si inizierà ad avverti- re la
vicinanza della meta di fronte alla cima del Pico Sacro, dove oggi si
trova un Convento Agostiniano. Il Cammino trascorre tra i villaggi di
Calzada, Calle, Ferreiros, Salceda, Brea e Santa Irene raggiungendo O
Pino, ultima tappa prima dell’arrivo a Santiago. Passeremo per
Lavacolla, l’antica Lavamentula del Codex Calixtinus de Aymeric Picaud.
Il percorso prosegue fino al Monte Do Gozo, una delle sette Colline
Magiche dal Cammino. Dalle Cappelle di San Marcos e San Lazaro
discenderemo fino alla città di Santia- go de Compostela. SANTIAGO DE
COMPOSTELA – H. GELMIREZ 3 *** B.B. Buffet
7º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Giornata dedicata alla scoperta della città. Giorno libero per visitare
la Piazza del Obradoiro con il Parador Nacional e la Cattedrale,
caratterizzata dal suo noto Portico della Gloria, dal Botafumeiro, dal
Busto dell’Apostolo di Santia- go, oltre all’arca con i resti del santo.
Consigliamo anche passeggiare per il mercato cittadino con i suoi banchi
di pesce e crostacei. SANTIAGO DE COMPOSTELA– H. GELMIREZ 3 ***
B.B. Buffet
8º GIORNO:
SANTIAGO DE COMPOSTELA – APT SANTIAGO Prima colazione
Buffet e trasferimento in APT Santiago in tempo utile per la partenza. |
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PREZZI
2025/2026 VALIDI PER INDIVIDUALI E GRUPPI |
Hotels: 2 ** / 3*** Trattamento: B&B. / HB
(Mezza Pensione)
Min Pax: 1 Pax - Trasferimento: Minivan / Pullman GT con A/C
INCLUSO NEL PREZZO DEL TOUR • TRASPORTO
BAGAGLI DA UN ALBERGO ALL'ATRO INCLUSO • TELEFONO ASSISTENZA 24 ORE |
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PERIODI 2025 / 2026
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B&B
per
persona
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HB
per
persona
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Suppl.
Singola |
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01/07/2025 - 31/08/2025
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550
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725
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+190
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01/09 - 31/10/2025 |
510
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675
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+175
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01/11/2025 - 30/06/2026 + 01/09 - 31/102026 |
535 |
700 |
+195 |
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01/07/2026** - 31/082026 |
575 |
750 |
B&B
+205 / HB
+250 |
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TRANSFERT PRIVATO
AEROPORTO SANTIAGO - SARRIA 108km
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TRANSFERT PRIVATO
HOTEL SANTIAGO - APT SANTIAGO
15km
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1 - 3 PAX
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350 /365
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1 - 3 PAX
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115 /125
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3 - 6 PAX
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390 /405
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3 - 6 PAX
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130/145
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6 - 14 PAX
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450 /465
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6 - 14 PAX
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175/195
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14 - 25 PAX
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RQ
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14 - 25 PAX
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RQ
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**A
Santiago de Compostela, FESTA APOSTOL SANTIAGO: Consultateci per il supplemento per il periodo dal
23/07/2025 al 27/07/2025 |
LA QUOTA COMPRENDE
• Hotel come da programma
• Sistemazione in camera con bagno privato
• Trattamento di BB oppure Mezza Pensione
• Trasporto bagagli da un albergo all'altro (1 valigia per persona)
• Telefono assistenza 24 ore
• 10% IVA
• Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Volo Italia / Spagna / Italia
• Bevande ai pasti
• I pasti non indicati
• Le escursioni facoltative e altri ingressi non specificati in “la quota
comprende“
• Mance, Extra e tutto quanto non specificati in “la quota comprende“ |
Strutture Ricettive Confermate (se
nel periodo richiesto una o piu strutture non fossero disponibili verranno
fornite strutture similari) |
Sarria:
Hotel Mar de Plata 3***
Portomarin: Pousada de Portomarin 3***
Palas do Rei: Hotel Alda Plalace 3***
Melide: Hotel Carlos 96 2**
O´Pedrouzo:
Pensión Maribel 2**
Santiago de Compostela: Hotel Gelmirez 3*** |
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Serapea Viaggi
Privacy |
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Legge 675/96 - DPR 318/99
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homepage |
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Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
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Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
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Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
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1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
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1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
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Art. 11 -
Consenso |
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1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
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Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
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1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
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Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
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1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
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1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
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Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
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Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
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1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
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Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
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1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
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Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
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1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
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Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
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1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
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Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
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Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
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1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
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Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
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1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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