TOUR BREVE OVEST DELL'IRLANDA 2025
6 Notti / 7 Giorni, partenze garantite in lingua italiana!
Luogo d'arrivo: Dublino
Luogo di partenza:
Dublino
PARTENZE GARANTITE 2025
aggiornate al 02.11
01
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25.04.2025
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Venerdì/Giovedì
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|
02
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14.06.2025
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Sabato/Venerdì
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|
03 |
21.06.2025
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Sabato/Venerdì
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IN EVIDENZA, 6 notti/ 7 giorni:
Dublino, Cashel, Dingle, Adare, Bunratty, Cliffs of Moher, Aran Islands, Galway
Pacchetto ingressi incluso nel prezzo!
2025
Prezzo per Persona
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25 Aprile |
15, 22 Giugno |
Tariffa adulto in doppia
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1000 |
1012 |
Tariffa Bambino*
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798 |
810 |
Supplemento Camera Singola: 505.00 per persona
*Tariffa Bambino 3-11 anni in camera con 2 adulti. Massimo 1 bambino e soggetto a disponibilita'.
Bambini 0-2 anni gratuiti, massimo 1 bambino e secondo disponibilita'
Riduzione tripla adulti: 9 per persona per tour (camera tripla
con letto matrimoniale + letto singolo) secondo disponibilità
LA TARIFFA COMPRENDE:
- 6 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati
- Prima colazione irlandese in hotel dal giorno 2 al giorno 7
- 4 cene in hotel dal giorno 2 al giorno 5 (cena a tre portate in hotel)
- Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 6 e secondo il programma
- Guida parlante italiano per la durata del Tour secondo il programma da giorno 2 al giorno 6
- Accoglienza in hotel con assistente parlante italiano il primo giorno garantita per arrivi tra le ore 10h00 e le ore 20h00 (La guida lascerà' un messaggio in reception per chi dovesse arrivare dopo le ore 20h00 con i dettagli per il ritrovo nel giorno successivo).
- Visite: Rock of Cashel, Bunratty Castle & Folk Park, Cliffs of Moher, Christchurch Cathedral, Museo Nazionale di Archeologia
- Servizi e tasse ai prezzi correnti
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PROGRAMMA
GIORNO 1 - Benvenuti in irlanda - dublino
Arrivo all'aeroporto di Dublino. Trasferimento in Hotel NON incluso. *Incontro
con al guida in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
*Incontro con la guida in hotel tra le ore 10 e le ore 20. Al di fuori di questo
orario, chiedere informazioni alla reception dell'hotel.
GIORNO 2 - Dublino, Cashel, Kerry
Dopo la prima colazione in albergo partenza per il tour panoramico (in pullman)
della città di Dublino e del suo centro. Il tour prosegue verso la contea del
Kerry con visita alla Rocca di Cashel che domina la cittadina omonima dal suo
piedistallo roccioso di quasi 61 metri. (La visita agli interni della Cormac's
Chapel non è inclusa). Pranzo libero e proseguimento del viaggio verso la contea
di Kerry. Arrivo nella contea di Kerry, cena e pernottamento
GIORNO 3 - Kerry - Limerick - Clare
Dopo la prima colazione, partenza verso la Penisola di Dingle, conosciuta per la
spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull'oceano Atlantico, per i
suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il suo piccolo
villaggio dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera ci dirige prima
lungo migliaia di spiagge deserte come Inch beach dove fu girato il film “La
figlia di Ryan“, poi attraverso il vivace porto di Dingle, rinominato per i suoi
ristoranti di pesce di mare e pub tipici. Pranzo libero . Proseguimento verso il
famosissimo villaggio di Adare, rinomato per le sue casette con il tetto di
paglia. Stop fotografico ai cottage di Adare e proseguimento verso la Contea di
Limerick / Clare
Cena e pernottamento nella contea di Limerick / Clare
GIORNO 4 - Bunratty - Cliffs of Moher - Burren - Galway
Dopo la prima colazione irlandese escursione nella contea di Clare. Visita al
castello di Bunratty comprende il complesso medievale più completo ed autentico
in tutta Irlanda. Fu costruito nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954.
Il castello infatti aveva subito in molte occasioni saccheggi e distruzioni ma
oggi lo possiamo ammirare nuovamente nel suo splendore medievale grazie
all'arredamento e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo. Il
Folk Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell'Irlanda di 100
anni fa, con le sue fattorie appositamente ricostruite, cottage e negozi,
ricreati con la massima cura. Continuazione attraverso la contea Clare e sosta
alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km:
sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Pranzo libero. Si attraverserà il
Burren, affascinante regione carsica dove l'acqua, scorrendo in profondità, ha
creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra
calcarea d'Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce
l'aspetto di territorio lunare. Cena e pernottamento in hotel nella contea
Galway
GIORNO 5 - Galway o Aran Island (facoltativa)
(La guida effettuerà l'escursione alle Isole Aran e la visita di Galway non è
garantita. Chi deciderà di trascorrere la giornata a Galway, lo farà in
autonomia)
Giornata libera a Galway, cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le
facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub
animati.
Da sempre attrae folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani
anticonformisti. Ciò si deve in parte alla presenza dell'Università, ma
soprattutto all'attrattiva esercitata dalla vita notturna nei pub. La città,
inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l'irlandese è parlato
diffusamente.
Escursione facoltativa a Inishmore - la maggiore delle
Isole Aran. Queste
tre isole Aran sono della stessa origine calcarea del Burren nella contea di
Clare e possiedono alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani e
precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal (o da Doolin)
e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un
minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell'isola al forte
Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa abbarbicato su scogliere meravigliose
e intatte a picco sull'Atlantico.
Tempo libero per il pranzo (libero) e eventuali acquisti dei famosi maglioni
delle isole Aran.
Rientro con il traghetto del pomeriggio.
Cena e pernottamento a Galway o
dintorni.
GIORNO 6 - Galway Dublino
Partenza verso Dublino. All'arrivo continuazione della panoramica della città e
ingresso a Christchurch Cathedral che sorge entro le
primitive mura medievali della città - bellissima la cripta medievale, la più
antica costruzione di Dublino, dove alcuni dei capitelli in pietra
splendidamente scolpiti si sono conservati. Visita del Museo di
Archeologia. Noto per la sua collezione di gioielli in oro risalenti
all'Età del Bronzo, ospita tesori che vanno dal 7000
a.C. al XX secolo. Pranzo libero e resto della giornata libero. Cena
Libera.
Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
GIORNO 7 - Partenza
Volo per l'Italia. Trasferimento NON incluso
L'ORDINE DELL'ITINERARIO POTREBBE ESSERE INVERTITO PUR MANTENENDO GLI STESSI
SERVIZI.
Alberghi suggeriti o simili della stessa categoria
Le descrizioni degli
alberghi possono essere fornite su richiesta.
Contea
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Hotel (o similari)
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Categoria
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Notti
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Co. Dublino
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Holiday Inn Express / Address Connolly /
similare
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3*/ 4*
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1 notte (BB)
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Co. Kerry
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Ballyroe Heights Hotel / Kenmare Bay
Hotel / similare
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3*/ 4*
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2 notti
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Co. Limerick
Co. Clare
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Limerick City Hotel / Absolute Hotel /
Treacy's Oakwood Hotel / similare
|
3* / 4*
|
1 notte
|
Co. Galway
|
Connacht Hotel /
Salthill Hotel similare
|
3* / 4*
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2 notti
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Co. Dublino
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Holiday Inn Express / Address Connolly /
similare
|
3*/ 4*
|
1 notte (BB)
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Nota:
Dove sono previsti 2 pernottamenti nella stessa località, a causa di
disponibilità limitata, gli hotels potrebbero essere diversi per notte e
potrebbero trovarsi in località/contee diverse.
ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN - facoltativa: 66 per persona
Il prezzo include:
• traghetto andata/ritorno per Inishmore da Rossaveal (o da Doolin)
• Minibus sull'isola fino al Dun Aengus Fort
• Ingresso al Dun Aengus Fort
Su alcuni tour l'escursione alle Isole Aran potrebbe essere fatta con andata e/o ritorno dal porto
di Doolin anziché dal porto di Rossaveal. La durata della traversata dal porto di Doolin è di circa 1 ora e 15 minuti. Gli orari dei traghetti sono prenotati in modo tale da lasciare tempo a sufficienza per l'escursione sull'Isola sia che si parta da Rossaveal, sia che si parta da Doolin.
L'escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui le condizioni
meteo e del mare non permettano la traversata sicura in traghetto.
Nota: la guida seguirà i partecipanti all'escursione alle Isole Aran. Per chi non effettua l'escursione è prevista la giornata libera a Galway. L'escursione alle Isole Aran è organizzata per l'intera giornata con partenza al mattino e rientro nel pomeriggio.
Per i partecipanti all'escursione alle Isole Aran non è garantito il tempo per una visita di Galway in questa giornata.
SUPPLEMENTI PER TRANSFERS AEROPORTUALI PER IL PRIMO E ULTIMO GIORNO
Le prenotazioni dei trasferimenti devono essere effettuate almeno con 4 settimane di anticipo rispetto alla data di viaggio dei clienti. Se i trasferimenti sono richiesti con meno di 4 settimane di anticipo non possiamo garantire il servizio e i costi saranno maggiorati. Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità e riconferma al momento della prenotazione. I driver non parlano la lingua italiana.
I prezzi sono i seguenti:
Trasferimento dalle ore 06:01 del mattino alle ore 19:59
1-3 pax 111.00: per auto per tratta ( Aeroporto di Dublino - Hotel Co. Dublino o viceversa )
4-6 pax 122.00: per auto per tratta ( Aeroporto di Dublino - Hotel Co. Dublino o viceversa )
Trasferimento dalle ore 20:00 alle ore 06.00 del mattino
1-3 pax : 176.00 per auto per tratta ( Aeroporto di Dublino - Hotel Co. Dublino o viceversa )
4-6 pax : 187.00 per auto per tratta ( Aeroporto di Dublino - Hotel Co. Dublino o viceversa )
Nota bene: Sebbene i trasferimenti siano prenotati individualmente, potrebbe capitare che, per esempio a causa di un forte ritardo del volo o dell'impossibilità dell'autista di raggiungere l'aeroporto in tempo utile a cause di forza maggiore, i clienti siano trasferiti in hotel insieme ad altre persone. Ovviamente faremo tutto il possibile per evitare che si presentino queste situazioni.
ASSISTENZA IN HOTEL IN ARRIVO
Il primo giorno è inclusa l'assistenza in hotel esclusivamente tra le ore 10:00 e le ore 20:00. La guida lascerà un messaggio in reception per chi dovesse arrivare dopo le ore 20:00 con i dettagli per il ritrovo del giorno successivo. Non è prevista assistenza per la partenza dall'Irlanda.
Se è prenotato il trasferimento, l'autista si farà trovare presso la reception dell'hotel nel giorno e orario indicati nella conferma della prenotazione.
NOTTI EXTRA PRE/POST TOUR (PREZZO SU RICHIESTA)
È possibile prenotare su richiesta delle notti extra all'inizio o alla fine del tour.
I costi e la disponibilità sono soggetti a riconferma al momento della prenotazione. Le tariffe contrattuali FIT non sono sempre garantite e non è garantito che vengano prenotate nello stesso hotel di inizio/fine tour.
POLITICA DI CANCELLAZIONE
• Fino a 28 giorni prima della partenza: nessun costo
• Da 27 a 14 giorni prima della partenza: 50% di spese di cancellazione
• Da 13 a 0 giorni prima della partenza: 100% di spese di cancellazione
• No Show: 100% di spese di cancellazione
MANCE
Si prega di notare che lasciare la mancia fa parte della cultura in irlanda ed è consuetudine dare una mancia alla guida e all'autista. l'importo consigliato è di 3-5 per persona al giorno per la guida e 3 al giorno per persona per l'autista. le mance saranno sempre date in contanti.
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Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
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Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
|
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
|
Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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