24 APRILE = TOKYO (cena) Arrivo a Tokyo Narita alle ore 13.40 . Incontro con la guida parlante italiano. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in bus privato in hotel, sosta presso il ponte dell'arcobaleno . Cena in hotel. Pernottamento
al SHINAGAWA PRINCE HOTEL .
25 APRILE = TOKYO (colazione, cena) Prima
colazione. Alle ore 09.00 incontro con la guida e partenza per la visita
di Tokyo. Si visiteranno il Palazzo imperiale, residenza dell’imperatore
del Giappone e uno dei templi più famosi di Tokyo, il Senso-ji Asakusa
Kannon dai colori vivaci, situato nello storico quartiere di Asakusa, un
quartiere ricco di storia, tradizione e vie dello shopping. Tra questi
si trova la pittoresca Nakamise Shopping Area, con tanti negozi che
vendono souvenir tradizionali. Pranzo libero Nel pomeriggio visita al
santuario shintoista più famoso del Giappone, il Meiji-Jingu, che offre
un'oasi nel trambusto nel vivace centro di Tokyo. Situato proprio
accanto al Santuario Meiji, il quartiere Harajuku che è famoso per la
moda giovanile sulla colorata Takeshita Street.A pochi passi da Harajuku
si trova il quartiere Omotesando, un viale famoso per i suoi negozi di
moda di lusso e il celebre Shibuya Scramble Crossing. Tempo libero a
Shibuya . Rientro in hotel. SHINAGAWA PRINCE HOTEL Cena in hotel o
loccle vicino e pernottamento
26 APRILE - TOKYO – NIKKO – TOKYO (colazione, cena)
AALLA SCOPERTA DI NIKKO Prima colazione. Partenza con la guida, per
l’escursione di una intera giornata a Nikko (circa 150 km.), centro
religioso e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Nikko vanta uno
straordinario patrimonio di templi e santuari, immersi nella splendida
cornice di un paesaggio collinare. Sosta sulle rive del lago Chuzenji
che è un bellissimo lago con rive boscose, ai piedi del vulcano sacro
del Monte Nantai ad Okunikko. Sosta per ammirare l’imponente cascata
Kegon alta 97 metri. Visita del celebre Santuario Toshogu, dedicato a
Tokugawa Ieyasu, il fondatore dello shogunato di Edo, che governò il
Giappone dal 1603 al 1867. Pranzo libero. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena in hotel SHINAGAWA PRINCE HOTEL e pernottamento
27 APRILE - TOKYO – KANAZAWA
- (colazione, cena) Spedizione del bagaglio principale da Tokyo a
Kyoto (1 bagaglio a persona); portate con voi un bagaglio più piccolo
per le notti a Takayama e Kanazawa. Il bagaglio deve consegnato alla
reception entro l’orario che vi verrà indicato dalla guida. . Colazione
in hotel. Trasferimento in bus, con la guida, in stazione e partenza per
Kanazawa in treno. All’arrivo visita di Kanazawa, fra le più belle
cittadine giapponesi. Visita del Giardino Kenroku-en, uno dei tre
giardini più belli del Giappone dove verranno offerti tè giapponese e
dolci tipici della casa Shigure-tei e di Higashichayagal, il quartiere
delle sale da tè (chaya) e delle geishe. Visita al quartiere di
Nagamachi, in passato sede delle residenze dei Samurai. Ancora oggi è
possibile visitarne una, casa Nomura, bellissima e curatissima casa in
stile giapponese, impreziosita da uno stupendo giardino cena in
ristorante Pernottamento hotel ANA CROWNEPLAZA KANAZAWA
28 APRILE = KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA (colazione, cena)
Partenza in bus per Shirakawago incastonata nelle Alpi giapponesi
dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1995, famosa per le sue
tradizionali case in legno Gassho Zukuri. Sosta ad Ogimachi per
osservare le case dai tipici tetti di paglia dalla forte inclinazione,
la cui struttura, e adatta alle abbondanti nevicate invernali. e Pranzo
libero. Si prosegue per Takayama Situato nel nord della provincia di
Gifu, Takayama è un antico borgo feudale noto per le sue vecchie case di
legno, allineate e uniformi in altezza, che conferiscono alle strade un
aspetto di ordine e bellezza. Il centro della città vecchia di Takayamaè
un luogo vivace. Le tre principali vie di San-machi Suji sono strette e
piene di negozi di oggetti tradizionali, di botteghe artigiane, osterie
e birrerie (contraddistinte da una palla di aghi di cedro penzolante
all’esterno). Ci sono anche molti ristoranti che offrono specialità
locali o negozi di antiquariato specializzati in arti popolari antiche.
In tutto il quartiere sono presenti numerosi piccoli musei, ospitati in
edifici tanto interessanti da visitare quanto le mostre stesse. Takayama
Green Hotel o similare – camera deluxe stile giapponese Tempo a
disposizione per rilassarsi nelle onsen, le vasche termali giapponesi di
cui è provvista la struttura. Cena tipica e pernottamento in una camera
in stile giapponese, provvista di un tradizionale futon adagiato su un
pavimento in tatami (paglia intrecciata).
29 APRILE = TAKAYAMA – NAGOYA – KYOTO (colazione, cena)
Prima colazione. Visita di Takayama e del suo mercato. Partenza in treno
per Nagoya. Cambio e partenza in treno “proiettile” alla volta di Kyoto
BENVENUTI A KYOTO Kyoto definita "il cuore del
Giappone", per la sua importanza storica e culturale nella storia del
Paese. Pur avendo ormai un aspetto moderno, la città è riuscita comunque
a conservare le architetture tradizionali dei suoi antichi quartieri,
templi e giardini, che la rendono unica per le sue tradizioni artistiche, religiose, culturali ed
artigianali. Arrivo in hotel MERCURE KYOTO STATION o similare) Sistemazione nelle camere riservate
cena e pernottamento
30 APRILE = ALLA SCOPERTA DI KYOTO (colazione, cena)
Prima colazione buffet. Visita guidata Kyoto con il tempio Kinkakuji
conosciuto anche come il Tempio del Padiglione d'Oro, patrimonio
mondiale dell'UNESCO. Visita al Nijo Castel e palazzo Ninomaru,
anch’essi patrimonio Unesco. Pranzo libero Nel primo pomeriggio visita
del distretto di Higashiyama, dovesi trovano Ninenzaka e Sannenzaka.
Queste antiche strade sono considerate come le più suggestive di Kyoto.
Sono fiancheggiate da splendidi edifici tradizionali e conducono al
famoso Tempio Kiyomizudera,la cui vista imponente può essere ammirata
mentre si cammina per le strade. Alla fine delle strade si trova il
Santuario Yasaka-Jinja, dipinto a colori vivaci. Più tardi visita del
quartiere di Gion, uno dei più storici di Kyoto, con tanti ristoranti
tradizionali. Machiya (case di legno tradizionali) e ochaya (case da tè
tradizionali). Qui si trovano numerosi negozi che vendono manufatti
tradizionali tipici dell’artigianato di Kyoto. Questo è anche uno dei
quartieri di geishe più tradizionali, dove le case antiche ben
conservate ricordano la Kyoto diurna volta. Visita al santuario di
Fushimi Inari Taisha famoso per le sue numerose porte “torii” rosso
vermiglio tratto dal film “Memorie di una geisha”. Cena e pernottamento
MERCURE
01 MAGGIO = KYOTO – NARA (colazione, cena)
arrivo ad Osaka Prima colazione buffet. Trasferimento ad Arashiyama.
La foresta di bambù di Sagano, conosciuta per lo più come foresta di
bambù di Arashiyama, è uno dei luoghi più suggestivi, conosciuti e
fotografati dell’intero Giappone. Le alte canne di bambù, poco distanti
tra di loro e alte fino a 10 metri, la luce soffusa che filtra tra le
piccole fessure della foresta ed il fruscio del vento che ondeggia tra
le foglie ed i fusti, sono un’esperienza veramente indimenticabile, un
momento di vero zen. ALLA SCOPERTA DI NARA è una delle più antiche
capitali del Giappone ed è stata in passato la culla dell'arte, della
letteratura e della cultura giapponese. Si tratta di una piccola
cittadina dall'atmosfera accogliente, ricca di pittoreschi piccoli
quartieri ed antichi e suggestivi edifici. Il Parco di Nara-koen, o
parco dei cervi, ospita oltre un migliaio di questi deliziosi animali in
libertà. Alle ore 13.30partenza in bus privato, con la guida, alla volta
di Nara, capitale del Giappone dal 710 al 794.Visita del Tempio Toda-ji,
il più importante tempio buddhista di tutto l’arcipelago giapponese.
Costruito interamente in legno nel 752. L’ingresso principale di questo
maestoso tempio si affaccia su un piccolo viale ai margini del parco di
Nara. Al suo interno è custodito il Daibutsu, la gigantesca statua di
Buddha in bronzo, alta 14 metri e considerata Tesoro Nazionale.
L’attuale padiglione centrale, il Daibutsu Den, è una ricostruzione del
1709 e costituisce l’edificio in legno più largo al mondo. Il Kasuga
Taisha è il più celebrato santuario di Nara. Fu eretto quando Nara è
diventata la capitale del Giappone ed è dedicato alla divinità
protettrice della città. E’ famoso per le sue numerose lanterne che sono
state donate dai fedeli. Alle ore 18.30 rientro in hotel a Osaka Cena e
pernottamento FAIRFIELD BY MARIOTT OSAKA NAMBA
02 MAGGIO = KYOTO – ARASHIJAMA - OSAKA (colazione, cena)
Prima colazione • Castello di Osaka: simbolo della città, circondato
da mura e fossati pittoreschi. • Umeda Sky Building: grattacielo iconico
con piattaforma panoramica sospesa a173 metri. • Dotonbori: quartiere
vivace illuminato da insegne al neon, famoso per lo street food.Osaka.
Tempo libero a disposizione Cena e pernottamento HOTEL FAIRFIELD BY
MARRIOTTOSAKA NAMBA
03 MAGGIO = OSAKA – PARTENZA (colazione)
Prima colazione. mattinata dedicata allo shopping - Shinsaibashi:
grande galleria commerciale coperta, ideale per lo shopping.
Trasferimento in aeroporto con partenza ore 18.45
N.B. in alcuni
hotel giapponesi le camere matrimoniali non esistono bensì solo letti
doppi. Il programma potrebbe subire delle variazioni in base ad
eventuali condizioni climatiche avverse, traffico o quant’altro non
prevedibile al momento della prenotazione. |
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Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
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Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
|
Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
|
|
Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|
|
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
|
Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
|
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Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
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Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
|
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
|
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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