DUBAI PARTENZE GARANTITE estate 2024
dal 1° giugno al 14 settembre 2024
Speciale "PartenzE INDIVIDUALI GARANTITE"
minimo 2 massimo 10 partecipanti
Tutti i Sabato dal 1° giugno al 14 settembre 2024
QUOTA PER PERSONA SOLO SOGGIORNO + VISITE
Partenze tutti i Sabato
dal/al
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Per persona in doppia
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Per persona in Singola
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Per persona in
Tripla
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01/06/2024
-
14/09/2024
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735
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912
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SISTEMAZIONE PRESSO:
- THE FIRST
COLLECTION BUSINESS BAY 4*
- TRYP BY WYNDHAM HOTEL 4*
IL PACCHETTO
COMPRENDE:
- 5 pernottamenti con colazione presso la struttura
scelta.
- Trasferimenti A/R.
- Giornata intera di visita di Dubai (8 ore) con guida parlante italiano.
- Giornata intera di visita di Abu Dhabi (8 ore) con guida parlante italiano.
- Safari nel deserto con cena servita a tavola servizio VIP e assistenza
parlante italiano.
- Biglietto d'ingresso al 125° piano di Burj Khalifa al tramonto.
- Ingresso di 1 giorno a Soluna Beach Club Dubai con servizio navetta, lettini,
ombrellone e teli mare.
- Bottiglia d'acqua al giorno durante le escursioni.
IL PACCHETTO NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno che va pagata in loco 5 euro/camera/notte.
- Voli
da e per l'Italia
- Mancia e facchinaggio.
- Qualsiasi voce non compresa sotto l'elenco di quanto comprende il pacchetto.
Termini e condizioni
- Scadenza dell'OFFERTA: Sino esaurimento allotment.
- Tariffe valide solo per prenotazione individuale e non di gruppo.
- Quote pernottamenti extra su richiesta e su quotazione a parte.
- Non si accettano opzioni di alcun tipo.
- Alla conferma della pratica è richiesto un acconto del 50% non rimborsabili.
- Totale saldo entro 30 gg dalla partenza.
- In caso di cancellazioni per motivi di forza maggiore (chiusura di frontiere)
il cliente avrà il diritto di un rimborso totale, diversamente sarà soggetto al
100% di penale.
>...
ALTRE ESCURSIONI SU
RICHIESTA.
dal 1 maggio 2024 vi offriamo una possibilità in più:
- FD DUBAI garantito minimo 2 massimo 10 persone
TUTTI LE DOMENICHE con guida in
italiano
- FD ABU DHABI garantito minimo 2 massimo 10 persone
TUTTI I LUNEDI' con guida in
italiano
- SAFARI NEL DESERTO CON CENA SERVIZIO VIP
garantito minimo 2 massimo 10 persone TUTTI I MARTEDI' con
guida in italiano
PROGRAMMA
1° GIORNO: ITALIA/DUBAI
Trasferimento d'arrivo dall'Aeroporto Internazionale di Dubai in privato con
assistenza aeroportuale. Check-in e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: DUBAI TOUR IN MONOROTAIA - MUSEO NAZIONALE E BURJ KHALIFA
Prima colazione in Hotel. Partenza per fare una giornata intera di visita di
Dubai, iniziando dal quartiere di Dubai Marina
considerato uno dei quartieri più noti di Dubai con i suoi 300 grattacieli che
costeggiano il canale di Dubai Marina. Dopo di che proseguiamo verso la Palma di
Jumeirah, dove prenderemo la monorotaia per fare un giro panoramico lungo tutta
la Palma, arrivando sino il nuovo The Pointe, che sarebbe il nuovo punto di
riferimento dopo Downtown da dove si può fare una foto panoramica al maestoso
hotel Atlantis The Palm. Invece la sera si può venire ad assistere il nuovo
spettacolo delle fontane danzanti tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00.
Proseguimento verso il Mall of Emirates, dove si trova la più lunga pista da sci
al chiuso nel mondo “Ski Dubai“, dove avremo l'opportunità di fare una sosta
fotografica esterna. Non si può dimenticare di fare una sosta fotografica presso
l'albergo più emblematico di questa città a forma di vela, cioè, Burj Al Arab,
classificato l'Hotel 7 stelle di Dubai. Da non perdere organizzare un aperitivo
al 27° piano si al tramonto che alla sera. Dopo questa sosta, si prosegue
attraversando la strada di Sheikh Zayed Road considerata il centro finanziario
di Dubai con tutti i suoi grattacieli che raccontano la storia di questo paese
costruito alla velocità della luce. Arriviamo al quartiere più antico di Dubai,
che si chiama Bastakiya, famoso con le sue case costruite in modo che giri
l'aria all'interno delle case tramite i “Barajeel“ che sono delle torri del
vento che canalizzano il vento per far rinfrescare la casa, che tutt'ora
funzionano. Faremo una visita al Museo Nazionale di Dubai, che ci racconta la
storia di questa città in diverse fasi in modo molto leggero e appetibile con
diversi filmati e mostre. Dentro il Museo possiamo usufruire i servizi igienici.
Dopo finita la visita al Museo, proseguiamo ad attraversare il “Creek“, che
sarebbe un canale del mare naturale che taglia la città di Dubai in 2 quartieri
principali Deira e Bur Dubai, con il famoso taxi acquatico chiamato “Abra“ che
sono delle piccole imbarcazioni d'epoca. Arrivati all'altra sponda del Creek,
cioè a Deira, andiamo al Mercato delle Spezie “Spice Souk“, dove la nostra guida
ci spiegherà un po' sulle spezie che utilizziamo nella nostra vita quotidiana.
si proseguirà dopo all'altro Mercato dell'Oro “Gold Souk“ dove ce ne sono oltre
350 negozi d'oro, diamanti e tanto altro. Sarà lasciato del tempo libero per
fare degli acquisti sia d'oro o di artefatti locali. Si lascia una veloce pausa
pranzo veloce, e dopo si prosegue verso Downtown, dove avremo la possibilità di
salire al 124° piano di Burj Khalifa, la torre più alta al mondo con i suoi 828
metri d'altezza, inaugurata nel 2010. La nostra salita sarà prevista al
tramonto, così possiamo godere una vista mozzafiato della città dall'alto. Alla
discesa, saremo invitati ad attendere il famoso spettacolo delle fontane
danzanti, che si trova ai piedi di questa torre, e che inizia dalle 18.00 alle
23.00 tutte le sere, con frequenza ogni 30 minuti. Dopo aver visto un paio di
spettacoli delle fontane, torneremo in albergo. Cena libera per conto proprio.
Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: DESERT SAFARI IN 4X4 E CENA CON SPETTACOLO
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera a disposizione. Pomeriggio partenza
per una delle più belle esperienze da fare in assoluto a Dubai, cioè, il Safari
del deserto. Quest'escursione vi darà l'opportunità di ammirare le dune dorate
della penisola Arabica attraverso un'emozionante gita in dei fuoristrada 4x4 che
vi faranno provare l'ebrezza delle montagne russe nel deserto!
Durante la nostra gita, faremo diverse soste sulle dune, una di quelle sarà per
ammirare il tramonto e fare delle splendide fotografie. Ci rinfrescheremo con
dell'acqua e proseguiremo verso l'accampamento beduino, situato nel cuore del
deserto, dove vi potrete intrattenere facendovi fare tatuaggi di Hennè, provando
gli abiti tradizionali e sorseggiando la vostra bevanda preferita tra the,
caffè, acqua e bibite analcoliche.
In attesa della cena, che vi sarà servita a tavola, potrete inoltre sperimentare
una passeggiata sul cammello o il Narghilè con vari gusti di tabacco. Sotto le
magiche luci del cielo stellato, lo spettacolo della danza del ventre che vi
incanterà con il suo spettacolo a ritmo di musica araba.
Questo tour non è consigliato per chi ha problemi di cuore o soffre di dolori al
collo o alla schiena.
Dopo la fine di questa bella serata, si rientra in Hotel per pernottamento.
4°GIORNO: INTERA GIORNATA ABU DHABI
Prima colazione in Hotel. Partenza per una giornata intera alla visita di Abu
Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una delle città più moderne del
mondo ed ha molti luoghi storici che riconducono alla storia della tribù che ha
fondato la città: Bani Yas. Ha una caratteristica architettura moderna che
mostra una sublime interpretazione dell'architettura Islamica accostata ai
materiali piú moderni.
Durante questo tour visiterete la Grande Mochea dello Sceicco Zayed, la Corniche
di Abu Dhabi, il lungo mare dal quale avrete la visuale migliore della città,
l'Heritage Village che riproduce il tipico villaggio di pescatori e nel quale
potrete vedere come i Beduini vivevano fino a pochi decenni fa. Faremo anche
delle soste fotografiche esterne alla famosa isola di Yas con il parco di
divertimenti “Ferrari World“ oltre che il famoso hotel W Yas Island e il
circuito di Formula1. Nel corso di quest'escursione avrete in oltre modo di
visitare molte altre attrazioni della città.
Rientro in Hotel per pernottamento.
5° GIORNO: DUBAI IN LIBERTA'
Prima colazione in Hotel. Giornata libera a disposizione che potete godere
usufruendo del servizio navetta al Soluna Beach Club sulla Palma di Jumeirah,
con cui i nostri clienti sono convezionati ad usufruire il servizio spiaggia e
piscina.

( Servizio prenotabile 24 ore prima e soggetto a disponibilità).
6° GIORNO: DUBAI/ITALIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento di partenza in base agli orari di
partenza del volo di ritorno.
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Serapea Viaggi
Privacy |
Legge 675/96 - DPR 318/99
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homepage |
Capo III della legge - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
Art. 09 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 11 - Consenso
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
Art. 13 - Diritti dell'interessato
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
Art. 19 - Incaricati del trattamento
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
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Sezione I - Raccolta e
requisiti dei dati |
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Art. 10
- Informazioni rese al momento della raccolta |
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e),
e
14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
Art. 11 -
Consenso |
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso |
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. |
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Art. 13 - Diritti
dell'interessato |
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
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Sezione III
Sicurezza nel trattamento
dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno |
Art. 15 -
Sicurezza dei dati |
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. |
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1. |
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Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge. |
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
|
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati |
Art. 19 -
Incaricati del trattamento |
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità. |
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Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27. |
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Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
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