Il Regolamento
CE n. 261 dell’11 febbraio 2001, che entrerà in vigore il 17
febbraio 2005, rinnova la disciplina del c.d. “overbooking”, di
cancellazione o di ritardo prolungato del volo che furono
disciplinate per la prima volta dal Regolamento CEE n. 295 del 1991,
che sarà abrogato alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina.
Le principali novità:
il nuovo Regolamento si applica sia ai voli di linea che ai voli
charter (novità), da soli od inseriti in un pacchetto turistico
“tutto compreso” .I voli devono partire da
o almeno avere come destinazione un aeroporto di uno Stato membro
dell’Unione Europea. In questo secondo caso, però, le tutele
spettano solo se il vettore è europeo. I passeggeri che hanno
diritto alla tutela sono quelli che dispongono di una prenotazione
confermata sul volo in cui viene negato l’imbarco e che si sono
presentati all’accettazione all’ora indicata per iscritto o, in
mancanza di questa, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza
NEGATO IMBARCO
La novità assoluta del Regolamento n. 261 è rappresentata
dall’obbligo per la compagnia aerea, prima di negare l’imbarco al
viaggiatore per eccesso di prenotazioni, di interpellare i
passeggeri per trovare eventuali volontari disposti a rinunciare al
volo in cambio di un risarcimento e a negare l’imbarco a passeggeri
non consenzienti solo qualora il numero dei volontari non sia
sufficiente a consentire l’imbarco a tutti quelli muniti di
prenotazione.
Il risarcimento per negato imbarco ammonta a:
Euro 250 per i voli inferiori o pari a 1500 Km (di rotta
ortodromica);
Euro 400 per i voli intracomunitari di più di 1500 Km e per gli
altri voli compresi tra 1500 e 3500 Km;
Euro 600 per tutti gli altri voli.
Fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (17 febbraio 2005)
restano in vigore le vecchie compensazioni, pari ad Euro 150 per i
voli fino a 3500 Km e a Euro 300 per i voli oltre i 3500 Km.
In aggiunta al risarcimento, il passeggero a cui sia stato negato
l’imbarco per overbooking continuerà ad avere diritto alle seguenti
forme di assistenza:
- la scelta tra il rimborso del biglietto entro sette giorni ed un
volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o
ad una data successiva di gradimento del passeggero. Il volo
alternativo può essere anche per un aeroporto vicino a quello di
destinazione ed in questo caso le spese di trasporto per arrivare a
quest’ultimo sono a carico del vettore;
- pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
- sistemazione alberghiera, qualora siano necessari uno o più
pernottamenti, ed ai trasporti necessari da e per l’aeroporto;
- due telefonate gratuite (o fax, telex, e-mail).
Il tutto con particolare attenzione ai bisogni delle persone con
mobilità ridotta e dei loro accompagnatori ed a quelli dei bambini
non accompagnati, che hanno diritto alla precedenza nell’imbarco. Se
il volo sostitutivo è in una classe superiore, il vettore non ha
diritto alla differenza di prezzo col biglietto del volo sostituito,
se è inferiore il passeggero ha invece diritto al rimborso, ai sensi
dell’articolo 10, entro sette giorni:
- del 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o
inferiori a 1500 Km;
- del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte
intracomunitarie superiori a 1500 Km e per tutte le altre comprese
fra i 1500 ed i 3500 Km;
- del 75% del prezzo del biglietto per tutte le altre tratte aeree,
cioè per le tratte da un aeroporto dell’Unione ad uno esterno ad
essa o viceversa, superiori ai 3500 Km.
CANCELLAZIONE DEL VOLO
Nel caso in cui la compagnia aerea o il tour operator che ha
affittato il volo charter cancellino il volo per loro
responsabilità, i passeggeri avranno diritto ai risarcimenti sopra
indicati a meno che:
-siano stati informati della cancellazione del volo con un anticipo
di due settimane, oppure
- siano informati con congruo anticipo e riprotetti (cioè
riprenotati) con una partenza fissata ad un orario molto vicino (una
o due ore) a quello originario.
L’onere della prova sul se e quando il passeggero è stato avvertito
della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Se la
cancellazione del volo avviene per “circostanze eccezionali” (cioè
per cause di forza maggiore come condizioni meteorologiche,
scioperi…) non è dovuta la compensazione pecuniaria.
RITARDO AEREO
Nel caso di ritardo del volo oltre le due ore per le tratte pari o
inferiori a 1500 Km, oltre le tre ore per le tratte intracomunitarie
superiori a 1500 Km e per le altre comprese tra i 1500 ed i 3500 Km,
oltre le 4 ore per tutte le altre tratte, il vettore aereo presta in
ogni caso ai passeggeri l’assistenza in forma di pasti e bevande e
di due telefonate (o fax, ecc.) gratuite, il soggiorno in albergo ed
il relativo trasporto se l’orario di partenza è rinviato di almeno
un giorno (cioè di 24 ore) rispetto all’orario di partenza previsto,
la scelta fra il rimborso del biglietto entro sette giorni ed un
altro volo verso la stessa destinazione nel caso di ritardo di oltre
5 ore.
Il testo completo della nuova normativa, che potete anche scaricare
dal sito
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_046/l_04620040217it00010007.pdf
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